09.09.2024 Icon

IRS: l’omessa informativa degli scenari probabilistici non rileva se plain vanilla

Con la sentenza in commento, pubblicata lo scorso 5 agosto, la Corte d’Appello di Milano è tornata ad affrontare l’annosa questione degli obblighi informativi in capo all’intermediario relativamente agli scenari probabilistici dei contratti IRS.

In particolare, il Collegio meneghino ha riformato la sentenza del primo grado – che aveva dichiarato la nullità dello swap per difetto di causa – accertando, in primis, la finalità di copertura del derivato conseguente all’elevata correlazione tra lo stesso e il contratto di leasing sottostante.

Ed infatti, la Corte, citando i principi tecnico-finanziari stabiliti dalla Consob nella Comunicazione n. 99013791 del 26.02.1999, ha accertato come l’elevata correlazione tra lo swap e l’indebitamento sottostante fosse idonea a dimostrare la funzione di copertura.

La stessa Corte di legittimità, richiamata in sentenza, ha precisato in merito che “nel valutare, ai sensi della norma dell’art. 1322 cod. civ., la meritevolezza degli interessi perseguiti con un contratto derivato IRS, il giudice non può comunque prescindere dalle prescrizioni normative di cui all’art. 21 TUF e all’art. 26 Regolamento Consob n. 11522, nonché, per i contratti IRS con funzione di copertura, dalla verifica dell’effettivo rispetto della condizioni stabilite dalla Consob con la Determinazione del 26 febbraio 1999” (Cass. Civ. sent. 19012/2017).

Pertanto, nel caso di specie, le caratteristiche del derivato, valutate secondo i principi fissati dalla Consob con la richiamata Comunicazione, hanno consentito di affermare che l’IRS oggetto di causa non solo avesse finalità di copertura (che non può essere intesa come sovrapposizione totale rispetto al rischio sotteso al contratto base), ma che perseguisse anche un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

In secondo luogo, la Corte ha accolto l’impugnazione della Banca, riformando il capo della sentenza che aveva dichiarato la nullità del contratto per omessa informazione circa gli scenari probabilistici.

La sentenza, dando una chiave di lettura in senso contrario rispetto a quanto stabilito nella ben nota sentenza delle Sezioni Unite n. 8770 del 2020, ha chiarito che l’informativa sui cd. scenari probabilistici non è rilevante per i contratti derivati plain vanilla.

Discostandosi, quindi, dalle Sezioni Unite, la Corte d’Appello di Milano ha espresso il seguente principio generale: “L’omessa informativa in merito agli scenari probabilistici non assume rilevanza quando il contratto in derivati del quale si controverte è rappresentato da un’operazione plain vanilla di obiettiva semplicità, nella quale gli esiti attesi sono immediatamente verificabili (ad esempio, esaminando la tendenza dei tassi euribor, pubblicati su siti internet facilmente accessibili)”.

Con riferimento al mark to market, il Giudice del secondo grado, accertata l’esplicita pattuizione in contratto, ha rilevato come la Banca avesse correttamente indicato tutti i costi dell’operazione, distinguendo la componente remunerativa dell’Istituto e la componente di copertura del rischio di mercato.

All’esito dell’esame, in considerazione delle complete informazioni fornite dall’Istituto di credito circa la natura e i rischi dell’operazione in derivati e della riscontrata adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio dell’investitore, la Corte ha ritenuto compiutamente assolti gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore ed ha quindi accolto l’appello.

Autore Federica Mendolia

Senior Associate

Milano

f.mendolia@lascalaw.com

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