02.12.2024 Icon

I poteri sanzionatori della Consob – Termini e condizioni

Con recentissima Sentenza n. 27242 del 21 ottobre 2024 la Suprema Corte di cassazione ha ribadito i principi di diritto già in precedenza affermati dalla stessa Sezione II (cfr. Sentenze nn. 34695/2023, 34472/2023, 34466/2023 e 34465/2023), in relazione ai poteri sanzionatori della Consob in ipotesi di prospetti informativi riportanti informazioni non corrette e, quindi, fuorvianti.

In particolare, i principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte riguardano:

  1.    «il momento dell’accertamento», che secondo la Corte  è quello in cui l’autorità di Vigilanza ha completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno dell’infrazione (e non quindi il momento della mera presa di conoscenza del fatto), rilevante ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la formalizzazione della contestazione ex art. 195,comma 1, TUF;
  2.    «l’accertamento dell’illecito amministrativo in materia bancaria e di intermediazione finanziaria»avviene inun momento successivo alla fine dell’attività ispettiva, da identificare in base al caso concreto;
  3. «spetta all’autorità amministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o meno un’attività di indagine; al giudice compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole»;
  4. «nel caso in cui […] intervengano (entrambe) le due autorità di supervisione, Banca d’Italia e Consob, si deve presumere, fino a prova contraria, che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall’altro organo di vigilanza quando riceve da quest’ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati dall’autorità procedente»;
  5. Di conseguenza, qualora «all’esito della verifica ispettiva da parte di Banca d’Italia, la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, si presume iuris tantum che Consob sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate da Banca d’Italia nel momento in cui riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o quando le vengano comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati da Banca d’Italia, rilevanti anche ai fini della vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti della banca demandata alla Commissione».

Il caso concreto, che ha consentito alla Suprema Corte di esprimersi nuovamente in materia di attività ispettiva sulle comunicazioni delle banche, è quello in cui soggetti apicali di una banca sottoposta a procedura di risoluzione avevano impugnato davanti alla Corte d’Appello di Firenze il provvedimento con cui la Consob aveva imposto loro sanzioni amministrative conseguenti all’omessa indicazione da parte della banca, nel prospetto d’offerta dei propri titoli, di informazioni ritenute rilevanti dall’organo di vigilanza.

Si trattava, in particolare, di omessa informazione circa i rilievi formulati in precedenza dalla Banca d’Italia, in occasione di alcune ispezioni aventi ad oggetto la situazione aziendale e l’attività della stessa medesima negli anni tra il 2012 e il 2014, sottolineando che queste informazioni dovevano ritenersi «certamente necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’emittente».

La Corte di Appello di Firenze, in primo grado, accoglieva la domanda dei ricorrenti e ordinava l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori, ritenendo che la contestazione della Consob fosse tardiva e che detta Autorità era decaduta dal potere di irrogare.

Secondo la Corte d’Appello, infatti, una tale contestazione della Consob doveva giudicarsi tardiva in quanto intervenuta nel 2016, mentre i fatti criticati erano successi tra il 2012 e il 2014 ed erano statio conosciuti dalla Consob fin dal 2014, a seguito delle inviatele dalla Banca d’Italia e riguardanti la prevedibile crisi a breve dell’intermediario.

Perciò, secondo la Corte territoriale di Firenze, il termine di legge per la contestazione delle violazioni sarebbe decorso almeno da quest’ultimo momento, nel 2014, mentre la Consob aveva poi contestato gli addebiti solo dopo due anni (ottobre 2016) e, quindi, oltre il termine consentito dalla legge per l’accertamento e la contestazione della violazione.

Contro la decisione di prima istanza la Consob ha proposto ricorso per cassazione, precisando peraltro di aver riferito alla Corte territoriale che i documenti contenenti specifici rilievi ispettivi della Banca d’Italia erano stati da essa ricevuti soltanto nel maggio 2016, essendo stata messa, dunque, solo da quel momento in condizioni di procedere a un’istruttoria circa la commissione di violazioni sanzionabili.

La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso della Consob ribadendo i cinque principi di diritto sopra elencati e ha cassatola sentenza della Corte d’Appello, alla quale ha rinviato la decisione del merito in diversa composizione.

Autore Antonio Ferraguto

Partner

Milano

a.ferraguto@lascalaw.com

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