16.11.2022 Icon

Distribuzione di buoni fruttiferi postali: interviene l’AGCOM

All’adunanza del 18 ottobre 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è riunita per trarre le conclusioni circa il procedimento istruttorio n. PS11287 nei confronti di Poste Italiane.

Il procedimento di istruttoria concerne i comportamenti posti in essere dalla Società in relazione alle informative sui termini di scadenza e di prescrizione che caratterizzano i buoni fruttiferi postali rappresentati da un documento cartaceo. In particolare, le pratiche commerciali oggetto del provvedimento sono due. 

Il primo comportamento che viene rilevato è in relazione al collocamento dei buoni. La società ha “omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o ha fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva”. La fase di collocamento, così come condotta dalla Società, risulta fuorviante e inidonea ad informare adeguatamente il Cliente sul prodotto che acquista. Un esempio fornito dall’AGCOM di questi comportamenti è sicuramente l’omessa indicazione del termine del buono fruttifero nella “Scheda di sintesi”. Nello specifico, l’AGCOM afferma che tale mancanza “appare ancor più rilevante se si pone mente al fatto che trattandosi di un documento riepilogativo delle principali caratteristiche del titolo, come suggerisce la stessa denominazione del documento, il consumatore potrebbe essere indotto a non leggere il Regolamento del prestito, le cui disposizioni sono formulate con un linguaggio più tecnico, nella convinzione che la Scheda di sintesi contenga le disposizioni più rilevanti”

Il secondo comportamento, invece, è in relazione ai buoni caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio. La Società ha “omesso di informare i consumatori, titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine”. Nonostante la Società fosse a conoscenza della numerosità di consumatori che, non consapevoli delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri buoni. Questo è senz’altro un elemento essenziale, dato che – viene sottolineato nel provvedimento – lo strumento di buono postale fruttifero ha un basso rischio e che, la prescrizione del Buono, è di fatto “l’unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal Cliente”. Pertanto, se con il primo comportamento delineato, la clientela non è adeguatamente informata sulle condizioni del prodotto finanziario, con il secondo comportamento individuato dall’AGCOM la Società continua a non informare il Cliente, nemmeno a ridosso della scadenza del BPF, di una condizione essenziale quale il termine del buono. Un esempio di tale pratica, che l’AGCOM censura, è il comportamento omissivo della Società che non ha adottato nessuna iniziativa finalizzata “ad informare i risparmiatori dell’imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso”

Per questi motivi, con il provvedimento n. 30346, l’AGCOM definisce la mancata e/o chiara indicazione del termine di scadenza del BPF nella documentazione contrattuale, nonché la mancata implementazione di adeguate pratiche informative successive alla sottoscrizione del BPF, come elementi che conseguono alla valutazione dell’operato dell’intermediario.

Autore Marta Casile

Trainee

Milano

m.casile@lascalaw.com

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