Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, resa ad ottobre 2024, si discosta nuovamente dall’orientamento, ormai maggioritario, che propende per la nullità degli IRS in assenza del calcolo del Mark to Market e degli scenari probabilistici.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, l’attrice chiedeva venisse dichiarata la nullità di n. 2 contratti IRS acquistati dalla convenuta per indeterminatezza delle obbligazioni convenute con tali contratti, con conseguente nullità dei contratti ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c.
Secondo la difesa attrice, l’indeterminatezza dei contratti sarebbe derivata dalla mancata specificazione nella documentazione offerta in sede precontrattuale e contrattuale dei criteri utilizzati per il calcolo del Mark to Market del contratto, per la presenza di costi occulti, nonché per la mancata consegna di scenari probabilistici sufficientemente dettagliati, ossia che specificassero le probabilità stimabili alla data di stipulazione del contratto di verificazione dei diversi scenari di rialzo o ribasso degli interessi, distribuendole tra i due contraenti.
Istruita la causa, anche mediante CTU, il Tribunale ha accertato che sia nei contratti che nei verbali di esito della consulenza e di valutazione dell’adeguatezza degli strumenti finanziari redatti dalla convenuta, oltre a chiarire in termini generali i criteri per il calcolo del MtM e a rappresentare che nella rendicontazione periodica dovuta alla cliente sarebbe stato specificato tempo per tempo il suo valore attuale, la Banca avrebbe indicato espressamente sia in termini percentuali sul valore del nozionale che in termini monetari il valore del MtM, suddividendolo nelle componenti riferibili ai costi di hedging sostenuti dall’intermediaria per la stipulazione del contratto ed alla remunerazione a lei spettante per il servizio prestato.
Sulla base della CTU svolta, poi, il Tribunale ha avuto modo di chiarire che i valori rappresentati in entrambi gli IRS fossero corrispondenti a quelli indicati contrattualmente e che, sulla base delle condizioni economiche convenute in entrambi i derivati, fosse possibile determinare in modo univoco il valore del MtM alla data di stipula.
L’istruttoria svolta ha quindi consentito di appurare che il valore del MtM fosse determinato e determinabile alla data di stipulazione dei contratti e che entrambi gli IRS rappresentassero correttamente i costi di cui erano gravati i derivati con ciò impedendo di ritenere in concreto i derivati nulli per indeterminatezza dell’oggetto.
Relativamente alla dedotta nullità per indeterminatezza delle prestazioni contrattuali, riconducibile dalla mancata consegna di scenari di distribuzione dei rischi derivanti dalla conclusione del contratto, ha osservato il Tribunale che nessuna disposizione normativa primaria o secondaria e nemmeno la giurisprudenza di legittimità impongano all’intermediario di fornire una illustrazione puntuale della misura della distribuzione delle probabilità di verificazione dei diversi scenari prevedibili derivanti dall’esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, inoltre, è emerso come all’attrice fossero state consegnate le schede informative che non solo riportavano i dati storici relativi all’andamento dell’Euribor 6 mesi ma anche scenari simulati illustrativi degli effetti derivanti dall’esecuzione dei contratti per le ipotesi di rialzo o ribasso dei tassi di interesse al fine di dare contezza dei diversi scenari di rischio possibili derivanti dall’esecuzione del contratto.
Anche sulla base dell’andamento atteso alla data di stipula dei contratti del tasso di riferimento del derivato e dell’indebitamento sottostante, la distribuzione del rischio tra le parti è risultata bilanciata, oltre che adeguatamente illustrata nella documentazione contrattuale e coerente con le esigenze rappresentate dalla cliente per l’acquisto degli strumenti finanziari.
Sulla base dei dati previsionali disponibili alla data di stipula di entrambi i contratti, è stata confermata l’elevata funzione di copertura del tasso fornita dai derivati e, quindi, del fatto che gli strumenti finanziari erano stati formati coerentemente rispetto alle esigenze di neutralizzazione della variabilità del tasso di interesse che ne giustificavano l’acquisto e in modo accurato rispetto ai dati previsionali di andamento del mercato disponibili alla data di stipula.
Le informazioni fornite in sede precontrattuale e contrattuale e la struttura dei due derivanti costituenti il titolo delle domande attrici sono risultate quindi coerenti con le strutture dei derivati, le quali anche alla luce dei dati previsionali disponibili alla data di stipula, sono risultate corrispondenti alle esigenze di neutralizzazione del rischio di variazione del tasso di interesse illustrato in sede precontrattuale.
In merito alla domanda di nullità dei due derivati anche in ragione dell’assenza di causa meritevole di tutela per l’ordinamento, e difettando di un’alea razionale ed avendo una struttura non corrispondente alle esigenze di copertura, il Tribunale, riportandosi alle risultanze della CTU, ha evidenziato le ragioni per le quali la misura dell’indebitamento complessivo dell’attrice fissato combinando i finanziamenti ed i derivati stipulati fosse coerente con tale esigenza e non irrazionale rispetto all’andamento dei tassi prevedibile alla data di stipulazione del contratto.
La misura complessiva dell’indebitamento dell’attrice non è, quindi, stata fissata in una misura irrazionale e conveniente solo per la convenuta, ma in misura sostanzialmente corrispondente al tasso fisso di un finanziamento che sarebbe stato negoziato alla data di acquisto dei derivati.
Richiamando poi una recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano che aveva riformato una sentenza del medesimo Giudice estensore – con il quale era stata dichiarata la nullità di un IRS in ragione della mancata correlazione con una clausola floor convenuta nel finanziamento sottostante – il Tribunale ha chiarito che affinché un derivato possa dirsi di copertura è necessario e sufficiente che tra il sottostante ed il derivato vi sia una correlazione elevata (come indicato nella comunicazione n. DI 99013791/ del 26.2.1999 della Consob), non essendo necessaria una perfetta coincidenza tra le caratteristiche finanziarie dei due contratti (come invece preteso dalla Cassazione nella nota sentenza n. 19013/17).
Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale meneghino, le caratteristiche di entrambi gli IRS, valutate secondo i principi fissati dalla Consob con la Comunicazione richiamata, hanno consentito di accertare che entrambi gli IRS avessero non solo la funzione di copertura, ma anche un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
All’esito, il Giudice di Milano ha respinto le domande attrici ritenendole infondate.
25.08.2026