30.06.2025 Icon

Clausola floor: la sua previsione comporta vantaggi anche per il cliente

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Firenze affronta la questione della validità della cd. clausola floor confermando l’orientamento per cui tale clausola è pienamente valida in quanto chiaramente determinata, meritevole di tutela e non vessatoria evidenziando come la sua previsione comporti dei vantaggi anche per il cliente.

Nel caso di specie, parte attrice deduceva che la clausola floor prevista nel contratto di mutuo fosse indeterminata e vessatoria determinando un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra la banca ed il cliente.

Il Tribunale di Firenze, respingendo la doglianza, ha dapprima richiamato l’orientamento prevalente in giurisprudenza secondo cui la presenza di una clausola cd. floor è funzionale al soddisfacimento della necessità dell’intermediario finanziario di ricavare, con la concessione del finanziamento, un lucro minimo predeterminato, in un periodo storico connotato dall’abbassamento dei tassi: “la clausola floor costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è dunque finalizzata a proteggere l’intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta ‘minima’ al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Ciò detto, l’inserimento all’interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell’art. 1346 c.c., … l’oggetto del contratto rimane pertanto possibile, lecito e determinato” (Tribunale Ravenna, Sez. I, 30.12.2020, n. 988).

Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato che la previsione comporta dei vantaggi anche per il cliente, in quanto all’inserimento della clausola floor in contratto si accompagna normalmente, quale contropartita per il finanziato, uno spread inferiore rispetto a quelli offerti nei contratti di finanziamento che contemplano meccanismi di indicizzazione puri (e così anche Tribunale Pordenone, 24.4.2020, n.222; Tribunale Rimini, Sez. I, 6.11.2020, n.721; Tribunale Ravenna, Sez. I, 30.12.2020, n.988; Tribunale di Bologna, n. 20222 del 6.3.2018).

Né, tantomeno, secondo il Tribunale, può dirsi che tale clausola sia vessatoria, invero, l’art. 33 cod. cons., riprendendo l’art. 3 della Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, prevede che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L’art. 34 cod. cons. stabilisce, per quanto qui interessa, che “1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. 2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.

Ancora più chiaramente, all’art. 42 della Direttiva su richiamata è previsto che “La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile”.

Poiché la clausola de qua costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse e, dunque, attiene all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, atteso che la stessa era individuata nel contratto in modo chiaro e comprensibile e tenuto conto che, sotto tale aspetto, non è suscettibile di sindacato, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 30.4.2014 C-26/13 (nella quale in motivazione viene precisato che “… poiché l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva, occorre dare un’interpretazione restrittiva alla disposizione in parola”), il Giudice fiorentino ha concluso per la non vessatorietà della clausola.

Ad ultimo, è stato escluso che la detta clausola possa essere qualificata alla stregua di uno strumento finanziario implicito al quale debba applicarsi la relativa disciplina.

Infatti, la giurisprudenza è pressoché costante nell’escludere che la clausola floor inserita in un contratto puramente bancario (quale è un mutuo) possa essere classificata quale contratto derivato, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera (richiamando, ex multis, Tribunale di Bologna, Sez. III, sent. 20087 del 31.1.2018; Tribunale di Lanciano, sent. n. 142 del 4.4.2018; Tribunale di Trento, sent. del 6.7.2017; Tribunale di Monza, sent. n. 196 dell’8.2.2017).

 Trib. Firenze, sent. n. 1942 del 6 giugno 2025.

Autore Federica Mendolia

Senior Associate

Milano

f.mendolia@lascalaw.com

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