07.04.2026 Icon

Clausola floor e finanziamenti indicizzati: esclusa la natura vessatoria

La previsione di un tasso “minimo” nei contratti di finanziamento torna ad essere oggetto di causa, ma la giurisprudenza ne esclude – ancora una volta – la natura vessatoria e la riconducibilità agli strumenti derivati. Con la sentenza n. 922/2026 resa il 26 marzo 2026 dalla Corte d’Appello di Bologna viene confermata la legittimità della clausola floor, la quale, ove redatta in modo chiaro e comprensibile, costituisce elemento del regolamento economico del contratto e non è soggetta a sindacato di abusività.

Corte d’Appello di Bologna, n. 922/2026 resa il 26 marzo 2026

La contestazione della clausola floor nel giudizio di appello

Nel caso in esame, l’appellante lamentava la mancata declaratoria di nullità della clausola floor inserita nel contratto di finanziamento indicizzato, ritenendola idonea a determinare un presunto squilibrio significativo a danno del cliente della banca. In particolare, la difesa appellante sosteneva sia la natura vessatoria della pattuizione quanto la sua assimilabilità ad un derivato implicito.

La Corte, tuttavia, ha respinto integralmente tali argomentazioni, confermando sul punto la decisione di primo grado. La clausola floor è stata dunque ricondotta, da un lato, alla sua essenza tipica di elemento strutturale del sinallagma contrattuale, che incide direttamente sulla determinazione del corrispettivo e, dall’altro, alla sua funzione tipica di stabilire una soglia minima di interessi corrispettivi, con l’obiettivo di garantire all’istituto finanziatore un rendimento minimo predeterminato.

Il perimetro della vessatorietà: limiti normativi e ruolo della trasparenza

La presente decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, secondo cui la clausola floor non rientra tra quelle vessatorie tipizzate ex art. 1341 co. 1 c.c. Né può essere sottoposta ad un giudizio di abusività fondato sulla disciplina consumeristica, laddove la valutazione riguardi il contenuto economico del contratto.

La Corte d’Appello di Bologna ha evidenziato come il sindacato sia limitato al profilo della chiarezza e comprensibilità della clausola: solo in presenza di ambiguità sarebbe possibile indagare l’equilibrio del regolamento contrattuale, nell’ambito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

Applicando detto principio nel caso concreto, la clausola è stata ritenuta come formulata in modo chiaro, con conseguente esclusione di qualsiasi profilo di invalidità tanto ai sensi dell’art. 1341 co. 1 c.c. (che contiene un elenco tassativo di clausole vessatorie nel quale non rientra la clausola floor) quanto degli artt. 33 e 34 del D.lgs. 206/2005.

Esclusa la natura di derivato: la clausola come patto condizionale

Di particolare rilievo è il rigetto della tesi che assimila la clausola floor ad uno strumento finanziario derivato. A tal proposito, la Corte d’Appello di Bologna ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui tale ricostruzione rappresenta invero un “artificio” teorico.

La previsione di un tasso minimo, anche in presenza di indicizzazione, non integra un’operazione finanziaria autonoma, ma configura una clausola condizionale: l’evento è rappresentato dalla discesa dell’indice sotto una determinata soglia, mentre l’effetto è la stabilizzazione del tasso al livello minimo convenuto. In questa prospettiva, la pattuizione si colloca pienamente nell’alveo dell’autonomia contrattuale ed è espressamente consentita dall’ordinamento.

Stabilità dell’orientamento e impatto applicativo

La pronuncia conferma la stabilità dell’indirizzo giurisprudenziale in materia, contribuendo a delimitare con maggiore precisione l’ambito delle contestazioni esperibili dal cliente della banca. La clausola floor, se redatta in modo trasparente, si sottrae tanto al vaglio di vessatorietà quanto alle ricostruzioni che ne enfatizzano una presunta complessità finanziaria.

Ne deriva un rafforzamento della certezza dei rapporti contrattuali bancari, con una chiara distinzione tra strumenti finanziari derivati e clausole di determinazione del tasso, che restano ancorate alla logica del contratto di finanziamento.

Autore Benedetta Borrometi

Trainee

Milano

b.borrometi@lascalaw.com

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