Con la sentenza in commento, in una causa patrocinata dallo Studio, il Tribunale di Treviso, chiamato a giudicare sulla validità di un contratto interest rate swap, ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla cessionaria-convenuta, relativamente alle censure di nullità sollevate dall’attrice.
Più nello specifico, il Giudice trevigiano ha accolto l’eccezione della società cessionaria evidenziando che la cartolarizzazione è operazione di cessione del credito, non del contratto, per cui alla cessionaria viene trasferito solo il lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra cedente e ceduto.
Sul punto era già intervenuta la sentenza n. 21843 del 30 agosto 2019 della Suprema Corte, richiamata dal Giudice, la quale, osservando che i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione, di cui alla L. 130/1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società veicolo, esclusivamente destinato al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, ha escluso che il debitore ceduto possa proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente e nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, la cessionaria aveva acquistato pro-soluto dalla cedente, un pacchetto di crediti, tra i quali era ricompreso anche il credito oggetto della controversia.
Il Giudice ha specificato che l’art. 4 della L. n. 130/1999 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”) non richiama il quinto comma dell’art. 58 TUB (per cui “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.”).
Una diversa interpretazione comporterebbe la possibilità, per il debitore ceduto che si assumesse creditore di somme indebitamente versate, di poter rivolgere la propria pretesa nei confronti del cessionario.
La sostituzione del cessionario al cedente nell’ambito dell’art. 58 TUB non è quindi possibile nelle operazioni di cartolarizzazione.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Tribunale ha ritenuto che in tali fattispecie la cessionaria rivesta la posizione di soggetto terzo in relazione al rapporto contrattuale e nei suoi confronti, poiché difetta di legittimazione passiva, non può essere avanzata alcuna pretesa restitutoria con la conseguenza che le domande di nullità e le relative richieste restitutorie, avanzate dall’attrice, sono state respinte.