La Corte d’Appello di Roma è tornata a trattare il tema dei contratti derivati e dei relativi obblighi informativi.
In particolare, il Collegio ha riformato la sentenza n. 14956/2017 del Tribunale di Roma, il quale aveva accolto la domanda della Società attrice di rideterminare il saldo del conto corrente attraverso l’epurazione di asseriti addebiti illegittimi, interessi capitalizzati trimestralmente e commissioni di massimo scoperto. Di contro, aveva respinto invece le ulteriori domande relative ai contratti derivati IRS OTC Cap Strike e Purple Collar.
La Banca soccombente in primo grado ha impugnato la sentenza e, in particolare, ha censurato il passaggio in cui il Tribunale ha aderito al conteggio del C.T.U. effettuato con la metodologia “al saldo zero”. L’appellante ha lamentato che, in caso di domanda del correntista, l’accertamento del “dare e “avere” può essere svolto sulla base di documenti completi atti “a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto”. Diversamente, come nel caso de quo, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.
La Corte ha ritenuto che “andava pertanto privilegiato il calcolo alternativo che il CTU aveva sottoposto al tribunale e che partiva dall’ultimo dato disponibile riportante il debito della correntista”.
Ne consegue, dunque, un minor credito della correntista rispetto a quello stabilito dal giudice di prime cure. Il Collegio ha accolto così la domanda, della Banca appellante, di restituzione della differenza di quanto pagato dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto stabilito nella sentenza oggetto di questa analisi.
La Società convenuta in appello ha resistito al gravame e ha proposto appello incidentale in relazione alle domande respinte in primo grado, riguardanti strumenti derivati, rilevando che l’appellata aveva stipulato due contratti “a protezione del rischio di aumento dei tassi di interesse di coeve operazioni di finanziamento di rilevante importo”. La Società ha affermato che “non erano state fornite sufficienti e concrete indicazioni circa il rischio a protezione del quale essi vennero stipulati”.
Sul punto, la Corte ha statuito che ai fini di verificare la validità di suddetti contratti vi dev’essere un accordo tra le parti sulla misura dell’alea (Corte di Cassazione decisione n. 24654/2022), calcolata “secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi”.
È stata rilevata, nel caso di specie, la mancanza di indicazione di “scenari probabilistici” relativi all’evoluzione dei tassi di interesse nel periodo corrispondere alla durata dei finanziamenti contratti dalla Società (in relazioni ai quali si erano sottoscritti i due derivati).
Alla luce di questa circostanza, il Collegio ha accolto anche l’appello incidentale dichiarando la nullità sia del derivato IRS OTC Cap Strike, sia del Purple Collar disponendo, in conclusione, che il credito della Banca “che discende dall’accoglimento dell’appello principale, deve essere parzialmente compensato col debito verso l’appellante incidentale”.