La decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie si inserisce nel solco ormai consolidato volto a delimitare la responsabilità dell’intermediario nei casi di operatività autonoma del cliente tramite canali telematici, escludendo profili risarcitori in presenza di evidenze documentali idonee a dimostrare la consapevolezza dell’investitore e la correttezza complessiva del comportamento della banca.
Decisione ACF, n. 8491 del 26 aprile 2026
I fatti di causa
La controversia trae origine dall’acquisto di azioni tramite piattaforma di trading online, effettuato dal cliente nel 2021 e nel 2022, risoltosi in una rilevante perdita economica.
Il ricorrente contestava la validità delle operazioni per difetto di forma scritta degli ordini e per mancanza di un valido contratto quadro. Lamentava, inoltre, la violazione degli obblighi informativi (anche on-going) e il mancato rispetto delle regole su profilatura, adeguatezza e appropriatezza
L’intermediario resisteva dimostrando la validità del contratto quadro del 2021 e la tracciabilità delle operazioni in regime di sola ricezione e trasmissione di ordini
La qualificazione del servizio
Il Collegio qualifica il servizio come mera ricezione e trasmissione di ordini, escludendo la consulenza.
Da ciò discende che non sussistono obblighi di monitoraggio continuo o di aggiornamento informativo in corso di rapporto, che presuppongono servizi a maggiore contenuto professionale. L’estensione degli obblighi dell’intermediario viene così parametrata alla natura esecutiva dell’operatività.
Obblighi informativi nel trading online
Il Collegio ribadisce che l’utilizzo di canali telematici non determina un abbassamento del livello di tutela dell’investitore, ma al contempo adotta una valutazione sostanziale dell’adempimento informativo.
Pur escludendo che la mera consegna del documento sui rischi generali sia sufficiente, la decisione valorizza gli strumenti informativi integrati nella piattaforma di trading, quali le schermate riepilogative e l’indicazione del livello di rischio del titolo, nonché la tracciabilità delle operazioni tramite log informatici. In tale contesto, l’informazione sul carattere “alto” della rischiosità viene ritenuta idonea a porre l’investitore nelle condizioni di comprendere l’operazione.
Esperienza dell’investitore e nesso causale
Di particolare rilievo è la valorizzazione dell’esperienza pregressa del cliente, che aveva già operato più volte sul medesimo titolo negli anni precedenti.
Tale elemento viene utilizzato dal Collegio per escludere la plausibilità di una effettiva inconsapevolezza e per incidere sulla verifica del nesso causale, ritenendo non verosimile che una diversa o più ampia informazione avrebbe determinato scelte di investimento differenti. L’esperienza dell’investitore diventa così un fattore decisivo nella ricostruzione della responsabilità.
Appropriatezza e prova informatica
Coerentemente con la natura esecutiva del servizio, il Collegio ritiene sufficiente la sola valutazione di appropriatezza, escludendo la necessità del giudizio di adeguatezza.
Particolare rilievo assume il riconoscimento del valore probatorio dei log informatici, ritenuti idonei a dimostrare tanto l’esecuzione delle operazioni quanto lo svolgimento della verifica di appropriatezza con esito positivo, confermando la centralità della documentazione digitale nel contenzioso in materia di servizi di investimento.
Considerazioni conclusive
La decisione si colloca in un orientamento che, pur ribadendo la centralità degli obblighi informativi, tende a evitare una tutela eccessivamente estensiva nei confronti dell’investitore che operi autonomamente tramite trading online.
Il Collegio valorizza, da un lato, la qualità e la tracciabilità dell’informazione resa dall’intermediario e, dall’altro, il profilo e il comportamento del cliente, giungendo a circoscrivere l’area della responsabilità nei casi di operatività execution only, specie in presenza di un investitore già esperto.
10.07.2026