Con una recente pronuncia (n. 1317 del 10 febbraio 2023), il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha sancito il seguente principio di diritto: “È legittima la segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore”.
Il caso sottoposto all’attenzione del Collegio riguardava la segnalazione a sofferenza di un cliente, da parte dell’intermediario, in relazione ad un credito originariamente vantato da un altro Istituto e da questo successivamente ceduto. Il cliente lamentava l’illegittimità della predetta segnalazione, avvenuta, a suo dire, in assenza di una ponderata valutazione della propria situazione patrimoniale e finanziaria e ne chiedeva la cancellazione ab initio.
Il ricorso è stato esaminato, in via preliminare, dal Collegio ABF di Milano, che ha rilevato l’esistenza di orientamenti ondivaghi in merito al presupposto sostanziale della segnalazione in continuità da parte dell’intermediario cessionario del credito, anche in considerazione della sottoscrizione, con il cessionario, di un piano di rientro in corso di adempimento.
Il Collegio di Milano ha rimesso, quindi, al Collegio di Coordinamento la questione relativa ad una segnalazione pregiudizievole nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, contestata dal cliente per “carenza del presupposto formale e di quello sostanziale”, nonché alla cancellazione ab origine della segnalazione medesima.
Con la pronuncia in esame, il Collegio di Coordinamento rileva preliminarmente che la domanda di cancellazione ab initio di una segnalazione non può essere rivolta al cessionario, che risponde solo di quella da esso stesso effettuata, ma andrebbe proposta nei confronti della cedente, implicando la contestazione della originaria valutazione di sofferenza. Per tale motivo, il Collegio ritiene la domanda di cancellazione inammissibile sotto il profilo della sua decorrenza ab initio e affronta, pertanto, il merito del ricorso solo in relazione alla segnalazione in continuità.
I quesiti oggetto di esame sono due: se l’intermediario cessionario possa segnalare in continuità con la segnalazione effettuata dal cedente senza essere tenuto ad effettuare una autonoma valutazione della sofferenza del debitore ceduto e, in caso di risposta affermativa al predetto quesito, se il cessionario debba tenere conto della sottoscrizione del piano di rientro nel frattempo intervenuta.
Ebbene, il Collegio di Coordinamento, fatte le opportune precisazioni in merito alla nozione di “sofferenza”, richiama il cap. II, sez. 1, par. 8 della Circolare n. 139/1992, secondo cui la segnalazione “non è più dovuta quando il credito venga ceduto a terzi”. L’obbligo di segnalazione, in tal caso, ricade sul cessionario, il quale “Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione […] segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”.
Sul punto, a fronte di un orientamento favorevole a ritenere che la segnalazione in continuità non richieda una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti della sofferenza, in quanto “atto dovuto” del cessionario, alcuni Collegi territoriali ritengono che il cessionario debba appurare autonomamente, ai fini della segnalazione, la complessiva esposizione debitoria del cliente e che debba verificare se la stessa corrisponda ad una stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti. Altri Collegi, ritengono invece sufficiente, da parte del cessionario, una rivalutazione della posizione economica del ceduto e, nello specifico, una verifica del perdurare o meno del suo stato di insolvenza, escludendo che il cessionario debba replicare l’esame già precedentemente svolto dal cedente. Depongono per tale ultimo orientamento, la formulazione letterale del menzionato cap. II, sez. 1, par. 8, che esclude ogni automatismo e fa salva la possibilità di una classificazione diversa del debito.
A favore di tale soluzione depone altresì la ratio del servizio centralizzato dei rischi, ossia l’informazione pubblica, che rende i cessionari edotti delle difficoltà dei debitori di far fronte alle proprie future obbligazioni. Il cessionario deve quindi poter fare affidamento su tale informazione e deve poter essere esonerato dall’effettuare una valutazione ab initio della situazione finanziaria complessiva del debitore.
Per tali ragioni, con la pronuncia in esame, il Collegio evidenzia come la segnalazione a sofferenza richieda al cessionario un’indagine avente ad oggetto i soli elementi sopravvenuti e, tra questi, le eventuali modifiche in melius intervenute nella complessiva situazione finanziaria del debitore, che potrebbero indurre il cessionario stesso ad una diversa classificazione del debito.
Quanto al secondo quesito, si osserva come la sottoscrizione di un piano di rientro volto alla rateizzazione del debito, anche quando ha ad oggetto l’integralità della somma dovuta, non costituisca, di per sé, un elemento sopravvenuto tale da contraddire la valutazione di difficoltà economico-finanziaria posta alla base della segnalazione e, quindi, da far venire meno la segnalazione stessa, “dovendo invece comportare la riduzione della segnalazione per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata”.
Sul punto, il Collegio formula quindi il seguente principio di diritto “La stipula di un piano di rientro che preveda il pagamento della somma concordata in più soluzioni non comporta di per sé il venire meno della segnalazione a sofferenza”.
In applicazione dei principi di diritto enunciati, il Collegio non ravvisa, nel caso in esame, elementi idonei a condurre ad una diversa classificazione del credito da parte dell’intermediario e rigetta, per tale motivo, la domanda di cancellazione proposta.