Con la decisione in commento, il Collegio arbitrale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi in tema di nullità del contratto di prestito personale per carenza dei requisiti di forma prescritti ad substantiam ai sensi dell’art. 117, commi 3 e 4 TUB, nonché in tema di nullità della clausola relativa al TAEG, ai sensi degli artt. 125-bis e 117 comma 7 TUB, per l’inclusione dei costi relativi alla polizza assicurativa di tipo CPI e, infine, della clausola relativa alla determinazione degli interessi.
In primo luogo, la ricorrente ha eccepito la nullità del contratto per mancanza del requisito della forma scritta, sostenendo che le Firme Elettroniche Qualificate ivi apposte risultassero non conformi ai requisiti legali e regolamentari previsti in materia.
Di contro, a sostegno della propria tesi difensiva, l’intermediario ha rilevato la presenza della firma digitale della cliente ottenuta tramite ente certificatore, regolarmente iscritto all’apposito albo previsto dall’art. 29 del Codice dell’Amministrazione digitale, precisando che il contratto era stato validamente sottoscritto, attraverso un servizio con processo di firma digitale one shot (OTP).
Sul punto – ritenuta l’esaustività del corredo probatorio prodotto dall’intermediario e richiamato l’art. 20 co. 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale – il Collegio ha concluso per l’infondatezza della prima contestazione avversaria.
Quanto al secondo profilo di censura, la ricorrente ha lamentato la mancata inclusione del corrispettivo di una polizza CPI, nel calcolo del TAEG, sostenendo la natura obbligatoria di tale copertura.
Brevemente, dalla documentazione allegata al ricorso, si ricavava che – contestualmente alla conclusione del contratto di finanziamento – la cliente avesse aderito a una polizza assicurativa CPI, di durata coincidente con quella del contratto di prestito personale.
In conformità all’orientamento cristallizzato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 1430/16, il Collegio meneghino ha concluso per la sussistenza di tutti gli elementi presuntivi funzionali a considerare obbligatoria la polizza, contrattualmente indicata come facoltativa, in quanto:
a) la polizza aveva funzione di copertura del credito;
b) la sottoscrizione della polizza era avvenuta contestualmente al contratto di finanziamento e aveva pari durata;
c) l’indennizzo era parametrato al debito residuo.
Nonostante ciò, il Collegio ha ritenuto che l’intermediario avesse fornito la prova contraria sullo stesso gravante, mediante l’allegazione di tre contratti comparativi riguardanti clienti con il medesimo merito creditizio della cliente.
In considerazione di quanto sopra, il ricorso, pertanto, è stato rigettato.