Con la decisione in commento, in un ricorso patrocinato dallo Studio, l’ACF ha chiarito che non viola l’obbligo informativo a suo carico, l’Intermediario che dimostra di aver fornito sufficienti informazioni tali da far scaturire una scelta di investimento consapevole nel cliente.
Il caso in esame concerne l’acquisto di obbligazioni “Portugal Telecom” emesse dall’emittente Portugal Telecom International Finance BV per un controvalore complessivo di € 150.138,47.
In relazione a tale operatività, il cliente addebitava alla Banca intermediaria un comportamento violativo relativo: (i) alla corretta profilatura della cointestataria del deposito titoli (non ricorrente) la quale non avrebbe sottoscritto la scheda cliente adeguatezza/appropriatezza, (ii) al profilo di rischio attribuito al Ricorrente, inizialmente di tipo “medio” e, successivamente elevato ad “alto” con conseguente attribuzione della qualifica di cliente professionale; (iii) all’incompatibilità del profilo di rischio attribuito dalla Banca rispetto al titolo di studio e alla professione svolta; (iv) alla carenza di informazioni in ordine al rischio correlato alla compravendita dei prodotti contestati che avrebbe dovuto portare l’intermediario ad astenersi dall’eseguire operazioni aventi ad oggetto strumenti non appropriati, per i quali il cliente non possedeva la necessaria esperienza e conoscenza; (v) all’assenza di informazioni in merito alle vicende che hanno interessato il gruppo dell’emittente ovvero la fusione con la società brasiliana OI Sa, società ammessa al regime di recuperacao judicial, a causa del forte indebitamento.
Il Collegio, esaminati gli scritti e la documentazione depositata dalle parti, ha respinto il ricorso rilevando, preliminarmente, come l’Intermediario resistente avesse fornito al Cliente adeguate informazioni sul prodotto acquistato consegnandogli le schede prodotto allegate ai moduli d’ordine firmati dal Cliente.
Le dette schede contenevano, tra l’altro, riferimenti alla circostanza che le operazioni avvenivano nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini e recavano anche la dichiarazione sottoscritta dal Cliente “di aver letto ricevuto specifiche informazioni sulla natura dell’operazione e sulle caratteristiche e rischi del prodotto di essa oggetto sintetizzati nell’allegata Scheda a integrazione delle “Informazioni sugli strumenti finanziari” fornitemi ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Consob n. 16190/2007 nella documentazione contrattuale, che dichiaro di aver attentamente letto e compreso”.
Oltre a quanto contenuto nei moduli d’ordine, l’Intermediario ha evidenziato come nella scheda prodotto fossero riprodotti gli indicatori di rischiosità, che esplicitavano il rating attribuito da Moody’s sia all’emissione che all’Emittente, accompagnato dalla specifica inserita nella sezione riferita all’emissione “Rischio Emittente: Non investment grade o Assenza di rating” e i due “Componenti principali di rischio” di “Sensibilità del prezzo ai tassi di interesse del mercato” e “Rischio per solvibilità dell’emittente”.
Quanto al servizio prestato, il Collegio, sulla scorta degli elementi disponibili in atti, ha ritenuto non confermata la versione accreditata dal Ricorrente, il quale sosteneva di essere stato indotto dal personale dell’Intermediario a disporre gli acquisti delle Portugal. Asserzione, quest’ultima, che sarebbe stato onere di parte attorea corroborare con idonei elementi probatori o anche solo indiziari, trattandosi di circostanze che si collocano al di fuori della regola generale di cui all’art. 23 TUF, di inversione dell’onere probatorio, trovandosi in caso contrario l’intermediario di volta in volta convenuto nella posizione di dover fornire dimostrazione di un fatto negativo.
A ciò va aggiunto che l’Istituto, versando in atti la documentazione relativa all’operatività del cliente, ha avuto modo di dimostrare come diverse operazioni dallo stesso compiute venivano svolte nell’ambito del servizio di consulenza essendo precedute da raccomandazioni personalizzate e valutazioni di adeguatezza rese esplicitamente nell’ambito del citato servizio; tali elementi, al contrario, non sono stati rinvenuti nel caso delle operazioni di acquisto delle Portugal. Sul punto, infatti, l’Intermediario ha evidenziato al Collegio la dicitura riportata nell’ordine impartito in cui il cliente attestava che l’operazione era stata ritenuta come non adeguata dalla Banca ma era stata richiesta espressamente dal Ricorrente.
Ad ultimo, il Collegio ha accolto le risultanze esplicitate dall’Intermediario in ordine all’analisi del portafoglio del Ricorrente. Difatti, dalla lettura congiunta della profilatura e dalla consistenza del portafoglio titoli in possesso dello stesso, è emerso come già ben prima della sottoscrizione dell’ordine di acquisto delle Portugal, il Cliente avesse già operato in numerosi investimenti obbligazionari di emittenti italiani ed esteri, di diverse tipologie (BTP, obbligazioni governative di Argentina et.).
Alla data della compravendita delle Portugal, nel portafoglio intestato figuravano oltre 40 diversi titoli (cointestati con la consorte) con un controvalore decisamente ingente e con una componente obbligazionaria costantemente.
Alla luce delle considerazioni esplicitate e avuto riguardo al set informativo messo a disposizione, all’atto dell’operatività controversa, considerato il profilo complessivo dell’investitore, il conclusivo avviso del Collegio ha portato alla reiezione della domanda del Ricorrente e conseguente accoglimento delle eccezioni avanzate dall’Intermediario.