22.09.2025 Icon

ACF e carenza di obblighi informativi: nessun risarcimento se l’investimento ha generato un guadagno

Con la decisione in commento, l’ACF ha specificato che, in caso di un minimo guadagno generato dall’investimento, un eventuale accertamento di comportamenti violativi della normativa di settore da parte dell’Intermediario non potrebbe portare al riconoscimento di alcun risarcimento, non essendosi verificato alcun danno a carico del Ricorrente.

Violazioni informative e richiesta di risarcimento: il caso sottoposto all’ACF

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Arbitro, la parte Ricorrente contestava all’intermediario il non corretto adempimento degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo della non corretta informativa resa dall’intermediario, nonché del mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2017/565 in merito allo svolgimento dell’analisi costi-benefici in caso di modifiche agli strumenti finanziari e all’obbligo di informativa rafforzata sui costi e oneri non inclusi nel KIID.

Secondo l’istante, l’operazione sarebbe stata eseguita, nel 2021, in un contesto di totale assenza di informazioni adeguate e senza i necessari documenti informativi e, in particolare, il KIID dello strumento, che sarebbe stato consegnato solo nel 2024 a seguito di specifica richiesta.

A sostegno della mancata consegna della citata documentazione, il Ricorrente produceva un video relativo alla visualizzazione della sua area riservata dell’Home Banking, attestante l’assenza del KIID e del modulo di sottoscrizione tra i documenti disponibili al momento dell’investimento, asserendo di non essere stato sufficientemente informato del fatto che lo strumento originariamente sottoscritto prevedesse una operazione di “switch automatico” a un altro fondo (che gli avrebbe comportato una perdita patrimoniale quantificata in € 2.965,00), poi avvenuta nel 2024, disposta unilateralmente dall’Intermediario, senza alcuna comunicazione preventiva e senza che tale possibilità venisse chiaramente rappresentata nel KIID, in cui era genericamente indicato che “Dopo tre anni, le quote vengono automaticamente convertite nella classe di quote Platinum con spese correnti pari a 1,59%”, o nella proposta di investimento resa dall’Intermediario medesimo.

Pertanto, il Ricorrente chiedeva il risarcimento, oltre che del danno emergente di € 2.965,00, del lucro cessante nella misura di € 13.139,25, calcolato sulla base delle aspettative di rendimento indicate nella proposta di investimento.

Le difese dell’intermediario: nessun danno, informativa presente

L’Intermediario si costituiva nel procedimento rilevando che il fondo oggetto di contestazione non era stato alienato e che, alla data di redazione delle deduzioni, il suo valore risultava incrementato a € 76.219,00, circostanza di per sé idonea ad escludere la sussistenza di un danno certo e attuale.

Relativamente poi alla contestazione di mancata informativa, l’Intermediario dava evidenza specificando della dichiarazione espressa, nel modulo di sottoscrizione, di ricezione e presa visione del KIID dell’investimento, documento che riportava la previsione dello switch automatico dopo tre anni, con conversione delle quote nella classe Platinum e applicazione di spese correnti calcolate in percentuale.

Quanto all’asserito danno che sarebbe derivato dallo switch, l’Intermediario dava evidenza di come l’operazione avesse comportato un miglioramento delle condizioni, in quanto erano state azzerate le commissioni di uscita previste per la vendita anticipata, chiaramente indicate nel documento, nonché che il valore del Fondo non era stato alterato dallo switch, essendo variati soltanto il valore di carico e la quantità delle quote detenute.

Con riferimento, poi, alla richiesta di risarcimento del danno, il Resistente ribadiva la mancata attualità e concretezza del danno emergente ed evidenziava, quanto al lucro cessante, l’assenza di elementi concreti e verificabili per un suo riconoscimento, non avendo il Ricorrente fornito alcuna prova di eventuali impieghi alternativi che avrebbe perseguito.

La decisione dell’ACF: profitto e assenza di pregiudizio economico

Sulla base delle argomentazioni e dei documenti in atti, il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente la circostanza che l’investimento avesse comunque generato per il Ricorrente un guadagno, seppur minimo.

Da ciò ne consegue che anche un eventuale accertamento di comportamenti violativi della normativa di settore da parte dell’Intermediario non potrebbe portare al riconoscimento di alcun risarcimento, non essendosi verificato alcun danno a carico del Ricorrente.

Lucro cessante: onere della prova concreto e documentato

Respinta, altresì, la domanda di lucro cessante, dal momento che tale riconoscimento comunque “presuppone un’allegazione concreta e attendibilmente verificabile, ad opera del ricorrente, di quali sarebbero stati gli impieghi alternativi verso cui si sarebbe orientato in caso di corretto adempimento degli obblighi posti in capo all’intermediario” (cfr. Decisione ACF n. 7727 del 26 novembre 2024).

Autore Federica Mendolia

Senior Associate

Milano

f.mendolia@lascalaw.com

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