Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 9 aprile 2025, n. 13885
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’applicabilità, ai fini della liquidazione del danno biologico, dei criteri di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private (c.d. tabelle micropermanenti) in un caso di sinistro verificatosi nell’ambito di un contratto di trasporto su veicolo a motore.
In particolare, nel caso di specie la ricorrente, società concessionaria del trasporto pubblico locale, condannata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da un’utente in conseguenza del sinistro occorso allorquando, dopo essere salita su un autobus di linea, era caduta all’interno dello stesso a causa di una brusca manovra del conducente, ha contestato la liquidazione del danno biologico effettuata sia dal Tribunale di primo grado sia dalla Corte d’appello, i quali, nel confermare la responsabilità del vettore, avevano liquidato detto danno ai sensi dell’art. 1681 c.c.
La società concessionaria, con un motivo di ricorso, ha contestato la liquidazione del danno biologico, chiedendo l’applicazione dell’art. 139 d.lgs. n. 209/2005, in luogo dell’art. 1681 c.c., argomentando che il danno biologico derivava dalla circolazione stradale, indipendentemente dal titolo contrattuale.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha osservato che l’art. 139 cod. ass. delinea il proprio ambito di applicazione, al comma 1, con riferimento al “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti”. Pertanto, l’elemento dirimente ai fini dell’applicazione di tale disposizione, e dunque delle tabelle c.d. micropermanenti, è il collegamento eziologico dell’evento lesivo della salute rispetto alla circolazione stradale.
Dal punto di vista della causalità materiale, è evidente come tale collegamento sussista anche allorquando la circolazione stradale si correli all’esecuzione di un contratto di trasporto in favore del soggetto che ne risulterà danneggiato. In tal caso, infatti, l’obbligo del trasportare implica necessariamente un’attività di circolazione (nell’accezione richiamata dall’art. 122 cod. ass. e, in ultima analisi, dall’art. 3, c. 1, n. 9 del codice della strada). Ne deriva che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla “circolazione”, senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata” (Cass. civ. n. 1812/2025).
Per la Corte, dunque, non avrebbe alcun senso, al cospetto di un danno biologico pacificamente originato dalla circolazione stradale (e, dunque, rientrante nella definizione di cui al citato art. 139 cod. ass.), effettuare la liquidazione delle lesioni micropermanenti sulla base di un criterio diverso da quello ivi previsto, per il solo fatto che il titolo della responsabilità dedotto dall’attore abbia matrice contrattuale (art. 1681 c.c.) anziché extracontrattuale (art. 2054 c.c.). Si finirebbe, infatti, per far dipendere l’ammontare della liquidazione da un’opzione soggettiva del creditore.
Al contrario, ad avviso dei giudici di legittimità, l’indifferenza, da tale angolo visuale, del titolo azionato si ricava dalla centralità che, nella prospettiva del danneggiato, assume il rango inviolabile dell’interesse leso (vale a dire il diritto alla salute), la cui tutela “è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio” (Cass., SS.UU., n. 26792/2008).
In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed enunciato il seguente principi di diritto:
“La liquidazione del danno biologico per lesioni c.d. micro-permanenti soggiace ai criteri di cui all’art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 quand’anche il danno si verifichi nell’ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore.”.
26.11.2025