17.09.2025 Icon

La legittimità costituzionale del termine per l’esdebitazione

Trib. Arezzo, ord. 25 giugno 2025

Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 25 giugno 2025, ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 281 CCII nella parte in cui stabilisce che il Tribunale debba pronunciare sull’istanza di esdebitazione “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, la quale viene così chiamata a pronunciarsi sul tema.

La questione di legittimità costituzionale

Il caso esaminato dal Tribunale riguarda la presentazione, tre mesi e mezzo dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di un imprenditore individuale, di un’istanza di esdebitazione.

Nel dichiarare inammissibile tale richiesta per il superamento dei termini posti dal CCII, il giudice aretino ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, rilevando un possibile contrasto tra l’art. 281 CCII (il quale prevede che il debitore debba presentare istanza per l’ottenimento dell’esdebitazione prima della chiusura della procedura) e l’art. 76 Cost., in quanto il legislatore delegato non si sarebbe attenuto al dettato dell’art. 8 co. 1 della legge delega n. 155/2017, la quale imponeva al legislatore delegato di “prevedere  per  il  debitore  la  possibilità  di  presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della  procedura  e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei  casi di frode o di malafede e purché abbia  collaborato  con  gli  organi della procedura”.           

Il rimettente, più in particolare, ha richiesto l’eliminazione all’art. 281 CCII dell’inciso “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”, ritenendo che tale ablazione consentirebbe di poter presentare la domanda di esdebitazione anche successivamente alla chiusura della procedura, così come accadeva nel vigore della legge fallimentare, il cui art. 143 contemplava la possibilità che il tribunale dichiarasse inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo.

Alcune (brevi) osservazioni   

In attesa della decisione della Corte costituzionale va rilevato che, sebbene la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Arezzo attenga formalmente alle modalità di accesso al beneficio nell’ambito della liquidazione giudiziale, essa finisce inevitabilmente per incidere anche sulla disciplina della concessione dell’esdebitazione nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, seppure con minori profili di criticità visto che l’282 CCII prevede la possibilità che l’esdebitazione venga dichiarata anche su istanza del liquidatore.

Va rilevato, inoltre, come la disciplina dettata in materia di liquidazione giudiziale, pur imponendo al debitore l’indicazione di un indirizzo PEC (art. 10 CCII), non prevede alcun obbligo di comunicazione in capo al curatore in prossimità della presentazione dell’istanza di chiusura della procedura. Ne deriva che il debitore non adeguatamente informato potrebbe vedersi preclusa la possibilità di accedere al beneficio nonostante la sussistenza dei requisiti di legge.

Autore Francesco Ceolin

Trainee

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

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