11.07.2022 Icon

Fondo di garanzia pmi e merito creditizio pre e post covid

La Legge di Bilancio 2022 segna un ritorno alla precedente valutazione del merito creditizio da parte del Medio Credito Centrale, con conseguente archiviazione della disciplina straordinaria introdotta in epoca pandemica dal c.d. “Decreto Liquidità”.

Ma procediamo con ordine, gettando uno sguardo innanzitutto al passato.

Il Fondo di Garanzia PMI, istituito con la L. n. 662/1996, entra in vigore nell’anno 2020 allo scopo di facilitare l’accesso ai finanziamenti da parte di piccole e medie imprese supportandole mediante la concessione di una garanzia pubblica che, oltre ad essere meno onerosa rispetto ad altre garanzie (quali, ad esempio, fideiussioni o polizze assicurative), appariva come un reale paracadute per le banche in caso di insolvenza dell’impresa beneficiaria.

L’impianto originario della citata Legge, in particolare, prevede che la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia PMI fosse subordinata ad un’istruttoria effettuata da Medio Credito Centrale diretta alla valutazione del c.d. “merito creditizio” del beneficiario, vale a dire la capacità economica, finanziaria e patrimoniale di far fede al piano di rientro del finanziamento concesso. Maggiore era la suddetta capacità e più alta sarebbe stata la classe di merito creditizio assegnata al  richiedente.  

Tuttavia, nell’aprile del 2020, nell’ottica di sostenere le PMI messe in ginocchio dall’emergenza sanitaria, il D.L. n. 23/2020 ha smussato le regole di accesso alla concessione della garanzia pubblica alzando il limite da 2,5 milioni a 5 milioni, rimuovendo la commissione di accesso al Fondo e, soprattutto, eliminando la valutazione del merito creditizio da parte del Medio Credito Centrale. Di fatto, il Fondo concedeva la propria garanzia prima ancora che l’istituto di credito concludesse la propria istruttoria. 

Dopo due anni di emergenza sanitaria, la Legge di Bilancio 2022 ha rimosso/modificato alcune agevolazioni, nell’ottica di un graduale ritorno alle discipline vigenti pre-covid per la valutazione e la concessione della Garanzia PMI. Trascorso il primo semestre del 2022 di c.d. temporary framework, che ha mantenuto all’incirca le medesime facilitazioni, a partire dall’1 luglio 2022 si è, infatti, tornati alla classica valutazione del merito creditizio da parte di Medio Credito Centrale per la concessione della garanzia statale.

Dal 17 marzo 2020 al 23 giugno 2022 (termine ultimo per richiedere le garanzie ai finanziamenti a valere sulle misure emergenziali), sono state 2.759.463 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia, come segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) e riportato da Banca d’Italia con un comunicato stampa del 6 luglio 2022. 

L’avvenuta erogazione del Fondo PMI senza previo inquadramento della classe di merito creditizio ci porterà quindi ad uno smisurato numero di crediti deteriorati portati da beneficiari non meritevoli e quindi incapaci di rispettare l’ammortamento del finanziamento concesso?

In realtà non dovremmo trovarci di fronte a questo scenario dal momento che, negli anni 2020-2021, è stato oggetto di discussione e approfondimento se il Decreto Liquidità sottintendesse anche l’automatica concessione del finanziamento da parte della banca a prescindere dall’esito dell’istruttoria ma è apparso – quasi sin da subito – evidente che nessuna deroga fosse stata sul punto introdotta dal decreto, come nel corso dei mesi è stato poi corroborato da varie pronunce giurisprudenziali.

Uno dei primi Tribunali a pronunciarsi in merito è stato quello di Monza che, con il provvedimento del 26/03/2021, ha sancito che “l’analisi della norma consente di ritenere che essa abbia inteso unicamente regolare le condizioni di accessibilità al fondo speciale, semplificando le procedure e innalzando i limiti di garanzia. Va invece escluso che tale norma possa tradursi in un obbligo a contrarre da parte dell’Istituto di credito, il quale conserva la sua piena facoltà di deliberare o meno l’erogazione del finanziamento (…)”

Così come ad esempio il Tribunale di Brindisi che, con provvedimento del 7/08/2021, ha ritenuto l’insussistenza di alcun obbligo della banca a concedere il finanziamento sul mero presupposto che essa possa contare ex lege sulla garanzia dello Stato ma restando comunque prerogativa dell’istituto di credito valutare il c.d. “merito bancario” del soggetto richiedente.

Assodato, almeno in linea teorica, che durante il periodo pandemico ad essere automaticamente concessa è stata solo la garanzia del Fondo PMI e non anche il finanziamento stesso, subordinato comunque ad un’istruttoria bancaria, vale la pena di soffermarsi un momento sui casi di insolvenza relativi delle PMI che hanno usufruito della garanzia.

Le imprese, ovviamente, possono in primo luogo rientrare in bonis evitando il passaggio a sofferenza. 

Tuttavia, qualora questa evenienza non si verifichi, come previsto dall’art. 56, comma 8, della L.n. 27/2020, “l’escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno, di cui al comma 2, le procedure esecutive (…)”.

Pertanto, formulata la richiesta di escussione, il Fondo procede con l’accantonamento delle somme e, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare al finanziatore una somma pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita e il 33% della perdita finale stimata a carico del fondo. A seguire, entro 180 giorni dal termine delle procedure esecutive pendenti, il soggetto creditore può chiedere la liquidazione della restante parte.

Gli istituti di credito e/o investitori, pertanto, seppur nell’ambito di un inadempimento che necessita l’avvio di un’esecuzione forzata, saranno quantomeno nelle condizioni di poter contare su una garanzia statale sussidiaria ma sicuramente più capiente rispetto alle classiche fideiussioni.

Maria Serena Penta – s.penta@lascalaw.com

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