02.03.2021 Icon

Quando una sentenza non è suscettibile di correzione per errore materiale

Deve qualificarsi come errore materiale di una sentenza, suscettibile di correzione, quello che riguarda non la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi””.

Nel caso di specie, secondo l’istante il Giudice partenopeo avrebbe errato nell’indicare quale parte soccombente l’attrice, con conseguente possibilità di correggere la sentenza quanto all’accollo – previa compensazione parziale – delle spese di lite e CTU.

Di contro, il Giudice ha rilevato che in linea di principio “il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione”(Cassazione civile, sez. lav. 11 agosto 2020, n. 16877).

E infatti, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la procedura di correzione materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017; Sez. U. n. 8 del 18/05/1994; Sez. 3, n 3936 del 05/12/2013) o quando l’erronea rappresentazione di una circostanza non sia idonea ad incidere in alcun modo sullo sviluppo argomentativo della decisione rispetto alle statuizioni assunto posto che, da un lato, la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile laddove l’accoglimento dell’istanza comporti una modifica della decisione non consentita con tale rimedio; dall’altro, l’errore stesso non si configura quando non incida sulla coerenza della motivazione rispetto al dispositivo attingendo elementi ictu oculi superati dal testo del provvedimento impugnato, non ravvisandosi, in tali casi, lo stesso interesse all’emendatio.

Inoltre, giova precisare che “la parte motivata della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, perché solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti ed il dispositivo, in cui è stata omessa la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale e la divergenza non dà luogo a contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale”. (Cass. civ. S.U. 30 gennaio – 21 giugno 2018, n. 16415).

Ebbene, nel caso di specie, il Giudice ha correttamente motivato la sentenza esplicando le ragioni che hanno condotto alla formulazione del dispositivo con conseguente opportuna attribuzione alle parti delle spese liquidate.

Infine, il Giudice ha opportunamente chiarito che nel caso di specie “la scrivente non ha erroneamente invertito le posizioni delle parti (come attesta la coerenza tra motivazione e dispositivo) ma ritenuto parzialmente soccombente parte attrice stante il rigetto della domanda di ripetizione e la sola riduzione del debito nei confronti della banca” e considerato che “la valutazione di soccombenza e del soggetto cui la stessa va riferito è suscettibile di appello (in quanto incide sulla sostanza della decisione) ma non di correzione ex procedimento ex art. 287 e ss. c.p.c.”.

Sulla base di tali motivi il Tribunale di Napoli, in persona della Dott.ssa Maria Carolina De Falco, ha respinto l’istanza di correzione materiale della sentenza n. 6595/2020.

Giulia Novara – g.novara@lascalaw.com

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