Nel contenzioso bancario la verifica della prescrizione del credito è sempre più rilevante.
Le catene di cessioni che vengono gestite dagli operatori bancari e finanziari devono fare i conti con crediti maturati da ben oltre il decennio: in tali casi è essenziale una tempestiva interruzione del termine prescrizionale per evitare la declaratoria di estinzione del credito in sede contenziosa.
In tale contesto, e soprattutto nelle cause relative a rapporti di credito al consumo, buona parte degli avvocati che assiste il debitore eccepisce in atti l’avvenuta prescrizione del credito conteggiando il decorso della prescrizione dalla stipula del contratto oppure dalla scadenza delle singole rate del finanziamento.
Tali difese sono infondate.
La giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) afferma in modo conforme che nei contratti di finanziamento, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell’ultima rata del piando di pagamento pattuito nel contratto, giacchè l’obbligazione di restituire il prestito costituisce un’obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
E dunque: la prescrizione decorre dall’ultima rata prevista nel contratto.
In argomento è il caso di richiamare quanto statuito di recente dal Tribunale di Lecce in un contenzioso gestito dal nostro studio legale, laddove il Giudice sposa integralmente la linea della società finanziaria convenuta in giudizio affermando che: “Relativamente all’eccezione di prescrizione del debito ingiunto, si rileva che ai contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale ex art.2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un’unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. Pertanto, trattandosi di finanziamento sottoscritto in data 24.7.2012, e da estinguersi in 72 rate dove la prima rata scadeva il 30.9.2012, con rate fino al 30.9.2018, applicandosi la prescrizione decennale a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata del mutuo, il credito andrebbe a prescriversi in data 30.9.2028”.
Tale principio fa eco a diverse pronunce, tra cui una delle più note è la seguente: “Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l’obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell’ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell’ultima rata del mutuo” (cfr. Cass. 10-09-2010 n. 19291).
Pertanto, quando viene eccepita la prescrizione del credito derivante da un mutuo oppure da un contratto di finanziamento (anche al consumo), il creditore può avvalersi di tale linea giurisprudenziale per difendersi in giudizio ed evitare, così, la declaratoria di estinzione del credito.
08.09.2026