28.10.2026 Icon

La Cassazione sui rapporti tra l’art. 1669 e 2043 c.c.

La Suprema Corte ha rilevato l’evoluzione non univoca della giurisprudenza di legittimità in merito alla questione concernente la possibilità di esperire l’azione generale di responsabilità prevista dall’art. 2043 c.c. quando la fattispecie presenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 1669 c.c. ma l’azione contemplata da tale disposizione non possa essere esercitata per il maturare dei termini di decadenza o prescrizione.

Cassazione civ., Sez. III, 15 ottobre 2026, n. 26951 (ordinanza interlocutoria)

La vicenda: infiltrazioni e lesioni

La vicenda trae origine dai vizi manifestatisi, a partire dal 2009, in un immobile edificato tra il 2004 e il 2006, consistenti, tra l’altro, in infiltrazioni e distacchi di elementi costruttivi. Un successivo accertamento tecnico preventivo ne riconduceva le cause sia a carenze esecutive sia a errori progettuali. La proprietaria conveniva, pertanto, in giudizio l’impresa costruttrice e il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1667, 1669 e 2043 c.c.

Il Tribunale di Teramo, pur dichiarando prescritta l’azione ex art. 1669 c.c. per il decorso del termine annuale dalla denuncia dei vizi, accoglieva la domanda risarcitoria proposta in via subordinata ai sensi dell’art. 2043 c.c. Di diverso avviso era, tuttavia, la Corte d’appello dell’Aquila, che escludeva l’esperibilità dell’azione generale di responsabilità aquiliana in presenza dei presupposti applicativi dell’art. 1669 c.c., ritenendo che il ricorso all’art. 2043 c.c. non potesse costituire uno strumento per aggirare il regime di prescrizione e decadenza previsto dalla disciplina speciale. Avverso tale decisione la proprietaria proponeva ricorso per cassazione.

Il contrasto interpretativo in seno alla Corte

La responsabilità disciplinata dall’art. 1669 c.c. ha, secondo l’opinione largamente maggioritaria, natura extracontrattuale e si configura come fattispecie speciale rispetto alla clausola generale dell’art. 2043 c.c. La norma, posta a tutela dell’interesse collettivo alla stabilità e della sicurezza degli immobili, prevede una presunzione iuris tantum di responsabilità, subordinata tuttavia a precisi limiti temporali: i difetti devono manifestarsi entro dieci anni dal compimento dell’opera, essere denunciati entro un anno dalla scoperta e l’azione deve essere esercitata entro un anno dalla denuncia. Diversamente, l’azione generale ex art. 2043 c.c. impone al danneggiato la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, compresa la colpa, ed è soggetta al termine di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c.

Il nodo interpretativo riguarda, dunque, la possibilità di ricorrere alla tutela generale qualora l’azione speciale non sia più esperibile per intervenuta decadenza o prescrizione.

Secondo Cassazione civ., Sez. Un., 3 febbraio 2014, n. 2284, il carattere speciale dell’art. 1669 c.c. non esclude la coesistenza delle due azioni. Ne consegue che, qualora la tutela speciale non sia concretamente esperibile, resta ferma la possibilità di agire ai sensi dell’art. 2043 c.c., purché il danneggiato assolva il più rigoroso onere probatorio previsto dalla disciplina generale. Tale principio è stato ulteriormente chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 2 luglio 2015, n. 13569, anche con riferimento all’ipotesi di intervenuta decadenza dall’azione speciale.

Un diverso orientamento è stato, invece, espresso da Cassazione civ., Sez. II, 10 novembre 2023, n. 31301, che distingue tra l’originaria insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 1669 c.c. e la sopravvenuta perdita dell’azione per decadenza o prescrizione. Soltanto nella prima ipotesi sarebbe consentito il ricorso all’art. 2043 c.c., mentre nella seconda la sopravvenuta impossibilità di esercitare l’azione speciale non potrebbe giustificare l’applicazione della disciplina generale, pena l’elusione dei termini stabiliti dal legislatore. A tale impostazione ha aderito anche Cassazione civ., Sez. I, 30 maggio 2026, n. 16973, con riferimento alla responsabilità dei progettisti e dei direttori dei lavori.

Considerazioni conclusive

La Terza Sezione, ravvisando la necessità di verificare la compatibilità dell’orientamento più restrittivo con i principi affermati dalle Sezioni Unite, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché la questione possa essere approfondita in pubblica udienza.

Con il rinvio a nuovo ruolo, la Terza Sezione non definisce il ricorso né risolve il contrasto interpretativo, ma dispone che la controversia sia nuovamente calendarizzata per la trattazione in pubblica udienza.

Tale scelta, giustificata dalla particolare rilevanza nomofilattica della questione, consente un più approfondito confronto giuridico, attraverso la discussione orale dei difensori e l’intervento del Procuratore generale, al fine di verificare la compatibilità del più recente orientamento restrittivo con i principi precedentemente affermati dalle Sezioni Unite.

Non si tratta, dunque, di una rimessione della questione alle Sezioni Unite, né di un’anticipazione dell’esito del giudizio, bensì di un passaggio processuale volto a favorire una soluzione del contrasto che assicuri coerenza e uniformità nell’interpretazione del diritto.

Autore Francesco Ceolin

Trainee

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

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