Il d.lgs. n. 160/2026, adottato in attuazione della legge n. 132/2025 e in vigore dal 30 settembre 2026, adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e introduce strumenti processuali diretti a facilitare il risarcimento dei danni derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Oltre all’accesso alle prove e alla presunzione relativa del nesso causale, assume particolare rilievo l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del soggetto responsabile.
D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160
L’adeguamento della disciplina nazionale all’AI Act
Il decreto introduce disposizioni specifiche per le controversie risarcitorie connesse all’impiego dell’intelligenza artificiale, destinate ad affiancare la disciplina generale della responsabilità civile. In particolare, l’art. 16 estende la nuova disciplina a tutte le azioni di risarcimento dei danni, di natura contrattuale o extracontrattuale, cagionati dall’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale e rafforza la tutela del consumatore danneggiato, prevedendo un foro aggiuntivo nel luogo di residenza o di domicilio di quest’ultimo.
L’accesso alle prove e la presunzione del nesso causale
Nelle controversie in materia di intelligenza artificiale, una delle principali difficoltà per il danneggiato consiste nella ricostruzione del funzionamento del sistema: i registri delle attività, la documentazione tecnica e le informazioni relative ai processi decisionali rimangono, infatti, nella disponibilità del fornitore o dell’utilizzatore professionale.
Per riequilibrare tale asimmetria informativa, l’art. 17 disciplina specifici strumenti di accesso alle prove, attribuendo al giudice, su istanza dell’attore, il potere di ordinare l’esibizione della documentazione pertinente. L’ingiustificato rifiuto può assumere rilievo sul piano probatorio ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e come non contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c. se il rifiuto riguarda i documenti indicati nel secondo comma dell’art. 17, fermo restando il necessario bilanciamento tra l’accesso alle prove e la tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.
L’art. 18 introduce, inoltre, una presunzione relativa circa la sussistenza del nesso causale tra la violazione degli obblighi previsti dall’AI Act e il danno. Una volta accertati i presupposti della presunzione, il convenuto può vincerla fornendo prova contraria. La sua ratio è impedire che l’opacità tecnologica renda, di fatto, impraticabile la tutela risarcitoria. Secondo le regole ordinarie del processo civile, spetta al danneggiato dimostrare che il danno costituisce, secondo il criterio del “più probabile che non”, conseguenza della condotta del convenuto (art. 2697 c.c.). L’art. 18 determina, invece, uno spostamento dell’onere probatorio: il danneggiato deve provare l’esistenza di un obbligo dell’AI Act applicabile al convenuto al momento dei fatti, la sua violazione e il danno; spetta poi al convenuto dimostrare che il pregiudizio non deriva dalla violazione dello specifico obbligo contestatogli.
L’art. 19 offre un ulteriore chiarimento, precisando che il rispetto degli obblighi previsti dall’AI Act non costituisce, di per sé, una causa di esonero dalla responsabilità civile. Anche un sistema conforme agli standard prescritti può, infatti, provocare un danno risarcibile, la cui valutazione resta affidata alle regole della responsabilità civile applicabili al caso concreto.
Azione diretta contro l’assicuratore
L’art. 20 amplia ulteriormente gli strumenti di tutela del danneggiato, riconoscendogli la facoltà di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del soggetto ritenuto responsabile, entro i limiti del contratto. Resta, tuttavia, da individuare il soggetto chiamato a rispondere del danno. Le definizioni contenute nell’AI Act distinguono, tra gli altri, il fornitore, l’utilizzatore professionale (deployer), l’importatore e il distributore. L’imputazione della responsabilità richiede, pertanto, una puntuale ricostruzione del ruolo concretamente svolto da ciascun operatore.
La norma consente di opporre al danneggiato le eccezioni contrattuali anteriori al sinistro, ma lascia irrisolti alcuni profili relativi alle eccezioni connesse a fatti successivi, quali la tardiva o omessa denuncia, nonché alla sospensione della garanzia per il mancato pagamento del premio. Diviene quindi essenziale verificare la polizza concretamente applicabile: in relazione al rischio assicurato, possono rilevare coperture di responsabilità civile generale, per prodotti, cyber o professionale.
Limiti della tutela e Considerazioni conclusive
Diversamente da quanto avviene in ambiti quali la responsabilità civile automobilistica o sanitaria, il decreto non prevede un obbligo generalizzato di assicurazione, né impone alle compagnie un obbligo a contrarre o contenuti minimi uniformi delle polizze. L’azione diretta è quindi esperibile soltanto in presenza di una copertura applicabile e nei limiti dei massimali e delle condizioni convenute.
21.10.2026