Il soggetto che abbia riportato lesioni personali quale terzo trasportato in occasione di un sinistro stradale è incapace di testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., nel giudizio promosso da un altro danneggiato nei confronti del soggetto potenzialmente responsabile. Tale incapacità permane anche qualora il trasportato abbia già ottenuto il risarcimento dei propri danni, conservando un interesse giuridico all’accertamento della responsabilità del sinistro, anche in relazione a eventuali pregiudizi a decorso occulto, latenti o sopravvenuti. La necessità di accertare la verità materiale non consente di derogare alla causa legale di incapacità testimoniale.
Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza n. 26961 del 16 ottobre 2026, Presidente Lina Rubino, Relatore Marilena Gorgoni.
Il caso: il sinistro provocato da un veicolo non identificato
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema dell’incapacità a testimoniare del terzo trasportato rimasto coinvolto in un incidente stradale, chiarendo i limiti di utilizzabilità delle sue dichiarazioni nel giudizio risarcitorio promosso da un altro danneggiato.
La controversia trae origine da un sinistro verificatosi nel maggio 2018, quando una conducente perdeva il controllo della propria autovettura, sostenendo che la manovra fosse stata determinata dall’improvvisa invasione della corsia da parte di un veicolo rimasto sconosciuto. Nel tentativo di evitare l’impatto, l’automobile entrava in rotazione, urtando altri due veicoli.
Nel successivo giudizio veniva chiamata in causa l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sul presupposto che l’incidente fosse riconducibile alla condotta del conducente non identificato.
Il Tribunale riteneva tuttavia non sufficientemente dimostrata la dinamica prospettata dall’attrice, dichiarando inutilizzabili, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., le deposizioni del figlio della conducente, trasportato e rimasto ferito, nonché di altri soggetti che avevano riportato lesioni nel medesimo incidente.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila e successivamente sottoposta al vaglio della Cassazione.
L’interesse giuridico del trasportato e l’incapacità testimoniale
Il profilo centrale della pronuncia riguarda l’individuazione dell’interesse che determina l’incapacità testimoniale prevista dall’art. 246 c.p.c.
Secondo la Suprema Corte, tale interesse deve essere valutato con riferimento alla posizione giuridica oggetto del giudizio e non alle vicende successive che possono incidere sull’esercizio del relativo diritto.
Ne consegue che il trasportato che abbia subito lesioni conserva un interesse giuridicamente rilevante all’accertamento della responsabilità del sinistro anche quando la propria pretesa risarcitoria sia stata soddisfatta o sia comunque venuta meno.
La Cassazione sottolinea, infatti, che il danneggiato potrebbe successivamente far valere ulteriori conseguenze pregiudizievoli, quali danni a decorso occulto, lungolatenti o sopravvenuti, non prevedibili al momento del precedente risarcimento.
L’interesse all’esito del giudizio non assume, pertanto, natura meramente fattuale, ma mantiene una rilevanza giuridica idonea a integrare la causa di incapacità testimoniale.
La Corte precisa, inoltre, che la particolare disciplina prevista per il terzo trasportato dall’art. 141 del Codice delle assicurazioni private non esclude, di per sé, l’applicazione dell’art. 246 c.p.c.
La ricerca della verità materiale non supera i limiti legali della prova
Un ulteriore aspetto affrontato dalla pronuncia concerne il rapporto tra l’esigenza di accertamento della verità materiale e le regole processuali sull’ammissibilità della prova testimoniale.
La ricorrente sosteneva che l’esclusione delle dichiarazioni dei soggetti direttamente coinvolti nel sinistro impedisse una completa ricostruzione dell’accaduto.
La Suprema Corte respinge tale impostazione, distinguendo l’indispensabilità del mezzo istruttorio dalla sua ammissibilità.
La circostanza che una testimonianza possa risultare decisiva per l’accertamento dei fatti non consente, infatti, di superare una specifica causa legale di incapacità.
In questo contesto, neppure il richiamo al principio della ricerca della verità materiale o all’art. 6 CEDU può giustificare la disapplicazione dell’art. 246 c.p.c.
La Cassazione ribadisce dunque che la valutazione dell’utilità della prova deve necessariamente rispettare i limiti di ammissibilità stabiliti dall’ordinamento processuale.
Le conseguenze per le controversie assicurative
La decisione assume particolare rilievo nei giudizi risarcitori promossi nei confronti delle imprese designate dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La Cassazione conferma che, in tali controversie, grava sul danneggiato l’onere di dimostrare non soltanto l’esistenza del veicolo rimasto non identificato, ma anche il concreto collegamento causale tra la sua condotta e la produzione del sinistro.
La mera presenza di un’autovettura sconosciuta nelle vicinanze del luogo dell’incidente non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che questa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo danneggiato.
Sotto il profilo probatorio, la pronuncia evidenzia inoltre come le dichiarazioni dei trasportati che abbiano riportato lesioni non possano essere utilizzate per colmare eventuali lacune nella ricostruzione della dinamica, qualora ricorra l’incapacità prevista dall’art. 246 c.p.c.
Il principio riveste interesse per le imprese assicuratrici anche nella valutazione delle risultanze istruttorie e nella gestione del contenzioso, confermando la necessità di distinguere tra la rilevanza sostanziale di una testimonianza e la sua effettiva utilizzabilità processuale.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito e la mancata dimostrazione della responsabilità del veicolo non identificato.
21.10.2026