Il Tribunale di Nola si è occupato del diritto del fideiussore ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti garantiti. La risposta è duplice: il garante è legittimato alla richiesta, perché deve poter verificare il debito; tuttavia, se l’intermediario ha già consegnato quanto dovuto nei limiti dell’art. 119 T.U.B., il decreto ingiuntivo ottenuto per la riconsegna deve essere revocato.
Tribunale di Nola, Sez. I, 15 settembre 2026, n. 3185
Il caso: documenti bancari e garanzie
La vicenda nasce dal decreto ingiuntivo con cui alcuni fideiussori ottenevano l’ordine di consegna, nei confronti di una banca, di estratti conto, riassunti scalari, moduli contrattuali e contratti di fideiussione relativi ai rapporti intrattenuti dalla società debitrice principale.
L’istituto proponeva opposizione, deducendo di avere già consegnato la documentazione richiesta prima del monitorio, sia in forma cartacea sia tramite PEC. Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione dei garanti a domandare documenti intestati alla società correntista.
Il fideiussore è “cliente” in senso ampio
Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di legittimazione, ritenendo che la qualità di fideiussore non escluda il diritto alla documentazione bancaria relativa alle obbligazioni garantite.
L’art. 119, comma 4, T.U.B. riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni degli ultimi dieci anni: pur riferendosi al “cliente”, la norma viene interpretata estensivamente, includendo anche il garante.
Infatti, in forza dell’accessorietà della fideiussione e del rapporto diretto con la banca, il fideiussore deve poter verificare esistenza, consistenza ed esigibilità del debito garantito. Solo così può esercitare le eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell’art. 1945 c.c.
Estratti conto: il limite dei dieci anni
Riconosciuta la legittimazione del garante, la decisione si concentra sull’estensione dell’obbligo documentale della banca.
Secondo il Tribunale, l’art. 119 T.U.B. distingue tra rendicontazione periodica e diritto alla consegna della documentazione bancaria. Quest’ultimo incontra il limite decennale previsto dal comma 4, applicabile anche agli estratti conto, quali rappresentazione sintetica di una pluralità di operazioni.
La banca non è, quindi, tenuta a conservare e riconsegnare indefinitamente la documentazione contabile. Diverso è il regime della documentazione contrattuale, che non riguarda singole operazioni, ma l’atto genetico e regolativo del rapporto: per essa il riferimento è l’art. 117 T.U.B.
La consegna già eseguita
Nel caso concreto, emergeva che l’intermediario aveva già consegnato gli estratti conto e i riassunti scalari del decennio anteriore alla richiesta, nonché i contratti di conto corrente, conto anticipi e fideiussione intercorsi tra le parti.
La documentazione trasmessa è stata ritenuta corrispondente a quella oggetto dell’ingiunzione, nei limiti imposti dalla legge.
Considerazioni conclusive
Il fideiussore ha, quindi, titolo per accedere ai documenti del rapporto garantito, ma tale diritto non può trasformarsi in un obbligo illimitato di ricostruzione documentale a carico della banca.
Pertanto, laddove la consegna sia già stata eseguita e sia completa, il decreto ingiuntivo è destinato alla revoca.
05.10.2026