Le più recenti pronunce della Cassazione, e in particolare quelle dello scorso 11 giugno, tracciano un confine sempre più netto tra violazione delle regole di sana e prudente gestione e nullità del finanziamento.
La conseguenza ordinaria resta quella risarcitoria, quando la condotta della banca abbia contribuito all’aggravamento del dissesto.
La nullità rappresenta invece un’ipotesi eccezionale, che richiede un accertamento ben più rigoroso: un “reato-contratto” oppure un intento predatorio del finanziatore.
È questo il filo conduttore del contributo per Euroconference di Luciana Cipolla e Roberta Pagani, Partner di La Scala Società tra Avvocati, che analizza l’evoluzione della giurisprudenza nel 2026, il ruolo dell’accertamento incidentale del reato, gli oneri probatori nel giudizio di merito e le ricadute nella gestione della crisi d’impresa e della nuova finanza.
Una distinzione tutt’altro che teorica: ma quanto incide, concretamente, sulla gestione dei rapporti bancari con imprese in crisi e sulle scelte di nuova finanza?
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