È legittima l’esclusione del socio di una società cooperativa qualora il primo si sia reso inadempiente, in tutto o in parte, agli obblighi di corrispondere determinati importi dovuti alla cooperativa.
Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, sentenza del 15 gennaio 2025, n. 79
La vicenda
Il principio è stato confermato dal Tribunale di Bologna, con una sentenza del 15 gennaio 2025, con la quale veniva accolta la domanda formulata da una società cooperativa nei confronti di una sua (ex) socia, tesa ad accertare la legittimità dell’esclusione di quest’ultima e della conseguente decadenza della stessa socia dal diritto di usufruire di un immobile concessole in godimento dalla cooperativa. A seguito del mancato pagamento da parte dell’ex socia degli oneri condominiali relativi ad alcune annualità, infatti, la cooperativa deliberava l’esclusione della socia morosa e le intimava il pagamento del debito accumulato, dal momento che tali somme erano state supportate dalla cooperativa medesima, dato l’inadempimento della socia.
Il giudizio
L’ex socia non proponeva opposizione avverso detta delibera, ma non corrispondeva, comunque, alla cooperativa quanto dovuto, costringendo la cooperativa ad instaurare il giudizio in commento, sostenendo che l’ex socia era morosa rispetto al pagamento degli oneri condominiali, venendo, conseguentemente, esclusa.
Nelle more del giudizio, l’ex socia liberava spontaneamente l’immobile e formulava una proposta di piano rateale che veniva, tuttavia, rifiutata dalla cooperativa poiché ritenuta insufficiente.
All’esito del giudizio, il Tribunale bolognese accertava l’inadempimento dell’ex socia e che i debiti dalla stessa accumulati erano stati effettivamente saldati dalla cooperativa; pertanto, veniva accertata la liceità dell’intervenuta esclusione, ai sensi dello statuto, oltre che della legge.
La norma applicata
In generale, infatti, , tra i casi di esclusione del socio di cooperativa dettati dal Codice, l’art. 2533 c.c. prevede l’ipotesi di gravi inadempienze derivanti dal rapporto sociale e/o da quello mutualistico, a nulla rilevando la buona fede del socio escluso. Nel caso in commento, data l’innegabilità dell’inadempimento della socia esclusa, il Tribunale riteneva superflua, poiché non contraria a buona fede, la mancata accettazione di un pagamento rateale, così come proposto dall’esclusa, poiché la somma offerta era stata ritenuta insufficiente da parte dell’attrice.
In conclusione, il Tribunale accertava la legittimità della delibera di esclusione della socia convenuta a causa del mancato pagamento, da parte di questa, di oneri condominiali su di lei gravanti, nonché della conseguente risoluzione del contratto di assegnazione dell’alloggio, con conseguente condanna della convenuta al pagamento a favore della cooperativa del debito accumulato.
28.09.2026