24.09.2026 Icon

Mala gestio degli amministratori: danno e nesso causale devono essere provati

Il Tribunale di Bologna ha parzialmente accolto l’azione di responsabilità promossa dalla curatela, ai sensi dell’art. 146 L.F., nei confronti degli ex amministratori di una società fallita, condannandoli in solido al pagamento di 403.000 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

La curatela contestava la prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante la perdita del capitale sociale, gli omessi adempimenti fiscali e previdenziali e la redazione di bilanci inattendibili, caratterizzati, tra l’altro, dalla mancata svalutazione di crediti difficilmente esigibili e dalla sopravvalutazione delle rimanenze.

Quanto alla quantificazione del pregiudizio, la stessa aveva chiesto il risarcimento di una somma non inferiore a 400.000 euro, riferita agli specifici aggravi patrimoniali derivanti dagli inadempimenti fiscali e previdenziali e dalle retribuzioni ai dipendenti rimaste insolute; in alternativa, per l’eventuale maggior danno, aveva prospettato una liquidazione commisurata alla “differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, rimettendo in subordine all’equo apprezzamento del Tribunale adito l’ammontare della somma da liquidare, oltre a interessi e rivalutazione monetaria”.

Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 19 marzo 2025 (N. R.G. 11463/2020)

Danno e nesso causale

Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza sul punto, ha ribadito che chi agisce per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori deve allegare e provare l’esistenza di un pregiudizio attuale e concreto, il nesso causale con la condotta contestata e la sua effettiva incidenza sul patrimonio sociale. Il deficit fallimentare non può quindi essere assunto automaticamente, nella sua interezza, quale misura del danno, poiché le perdite possono derivare anche dal fisiologico rischio d’impresa o da circostanze non direttamente imputabili agli amministratori. Anche in relazione all’articolo 2486 c.c., resta necessario allegare e provare il verificarsi della causa di scioglimento e il successivo compimento di atti gestori non conservativi, individuando le conseguenze negative che ne siano derivate sul patrimonio sociale, ferma la presunzione di quantificazione del danno prevista dalla norma.

Le irregolarità nella rappresentazione contabile

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto accertata una sistematica alterazione della rappresentazione contabile della società, che aveva contribuito a ritardare la piena evidenza della reale situazione patrimoniale. Tra le poste contestate figuravano il credito verso un fornitore, che avrebbe richiesto una consistente svalutazione, ulteriori crediti privi di apprezzabili movimentazioni e rimanenze iscritte per oltre 500.000 euro, relative a merce risultata inutilizzabile. Il maquillage contabile assume dunque rilievo nell’accertamento delle condotte degli amministratori e della prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale; tuttavia, non determina automaticamente un autonomo danno risarcibile. Anche a fronte di irregolarità contabili e di una situazione di insolvenza, occorre infatti provare in concreto il pregiudizio causalmente derivato da quelle condotte.

La decisione

La responsabilità degli amministratori è stata pertanto riconosciuta nei limiti di 403.000 euro. Ai fini della quantificazione, il Tribunale ha valorizzato le specifiche poste indicate dalla curatela, richiamando, in particolare, le sanzioni e gli interessi maturati dopo la perdita del capitale sociale, nonché 46.000 euro per retribuzioni non corrisposte. La liquidazione è stata quindi circoscritta alle conseguenze patrimoniali specificamente individuate e provate, senza estendersi alla più ampia quantificazione parametrata al deficit fallimentare, pure prospettata dalla curatela. È stato invece escluso il risarcimento di ulteriori danni non adeguatamente allegati e provati, osservando che dalla violazione degli obblighi gestori non può derivare una forma di risarcimento meramente “sanzionatorio”. La sentenza conferma così che il dissesto, anche quando accompagnato da gravi irregolarità gestorie e contabili, non consente di trasferire automaticamente sugli amministratori l’intero deficit fallimentare.

Autore Giuseppe Agostino Gasparo

Associate

Milano

g.agostinogasparo@lascalaw.com

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