La mancata valutazione del merito creditizio da parte della banca può integrare una violazione degli obblighi di corretta e prudente concessione del finanziamento, ma non determina, in assenza di una specifica previsione normativa, la nullità del contratto. Ne consegue che, quando il credito viene successivamente ceduto, il debitore non può utilizzare l’eventuale condotta illecita della banca originaria per paralizzare la pretesa del cessionario. Il risarcimento del danno derivante dall’eventuale concessione irresponsabile del credito deve essere fatto valere nei confronti dell’istituto che ha attuato tale condotta. È quanto affermato dal Tribunale di Spoleto con la sentenza n. 113/2026, che ha rigettato l’opposizione proposta dal debitore, attribuendo rilievo decisivo all’inopponibilità delle richieste risarcitorie nei confronti della società cessionaria.
Tribunale di Spoleto, Sez. I civile, sentenza n. 113/2026, pubblicata il 9 marzo 2026 (N. R.G. 2326/2023).
Il merito creditizio tra tutele europee e sanzioni civilistiche
La vicenda processuale nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo, ottenuto da una società cessionaria per il recupero delle rate insolute di un contratto di finanziamento. Il debitore eccepiva, tra i vari motivi, la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della banca per “concessione abusiva del credito“. Come chiarito dal Tribunale, l’erogazione di credito a un soggetto che si trovi in una situazione tale da non poter adempiere può integrare una condotta illecita del finanziatore e determinare, in presenza di un danno, un obbligo risarcitorio.
La sentenza richiama, in particolare, l’orientamento della Cassazione secondo cui la normativa bancaria impone specifici doveri di comportamento agli intermediari e la loro violazione può integrare profili di responsabilità del finanziatore. La soluzione viene, inoltre, ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione Europea, che rimette agli Stati membri la scelta delle sanzioni da applicare, purché siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
Nel nostro ordinamento, pertanto, il rimedio risarcitorio può rappresentare una conseguenza della condotta illegittima, senza che ciò comporti automaticamente l’invalidità del contratto.
Regole di condotta per la banca e rimedio risarcitorio per il consumatore
Esclusa la nullità del contratto, il Tribunale colloca la violazione dei doveri di “sana e corretta gestione” e di omessa verifica preliminare della solvibilità del cliente esclusivamente sul piano della responsabilità della banca. Ne consegue che l’erogazione incauta del credito a un soggetto non in grado di adempiere integra un illecito contrattuale o precontrattuale. Tale condotta genera l’obbligo di risarcire il danno concretamente cagionato al patrimonio del finanziato.
Sul punto, il Tribunale osserva che il diritto al risarcimento del danno permette al consumatore di ottenere la medesima utilità economica di una dichiarazione di invalidità, risultando pienamente in linea con i criteri di effettività e proporzionalità richiesti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La barriera della cessione del credito e il patrimonio separato
Il passaggio decisivo della pronuncia riguarda gli effetti della successiva cessione del credito. Richiamando i principi in materia di cartolarizzazione e cessioni in blocco, la sentenza in esame specifica che i crediti ceduti costituiscono un “patrimonio separato“. Per tale ragione, il debitore ceduto non può sollevare nei confronti del mero cessionario – carente di legittimazione passiva – eccezioni o domande risarcitorie fondate sulla condotta illecita della cedente.
La sentenza in commento introduce così una netta distinzione tra il diritto di credito, oggetto della cessione, e la responsabilità derivante dalla condotta della banca nella fase di formazione del rapporto.
La contestazione relativa alla concessione abusiva del credito, non incidendo sulla validità del contratto, non può essere sollevata nei confronti del cessionario per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo o l’estinzione del debito.
Nel caso concreto, il Tribunale ha, quindi, rigettato integralmente l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
La decisione lascia, tuttavia, aperto il tema dell’eventuale responsabilità della banca originaria: il debitore, secondo la ricostruzione adottata dal giudice, può far valere nei suoi confronti il danno eventualmente derivato dalla concessione irresponsabile del credito, ma soltanto attraverso una distinta azione che deve essere rivolta esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attuato la condotta illecita.
04.09.2026