17.06.2026 Icon

Claims made e responsabilità sanitaria: la Cassazione rimette alla pubblica udienza

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione affronta due snodi di particolare rilievo sistematico nel diritto della responsabilità sanitaria e delle assicurazioni: da un lato, la delimitazione della responsabilità solidale tra più strutture coinvolte nel percorso clinico del paziente; dall’altro, la validità delle clausole claims made caratterizzate da una retroattività fortemente compressa.

Alla luce della rilevanza delle questioni, la Suprema Corte ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza, al fine di un approfondimento collegiale su temi che incidono sull’equilibrio tra autonomia negoziale e tutela effettiva del danneggiato.

Corte di cassazione, ordinanza del 24 maggio 2026 n. 15973.

La vicenda in esame

La controversia trae origine dall’azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto, che attribuivano l’evento lesivo a una sequenza di omissioni diagnostiche e terapeutiche maturate nel corso di un percorso clinico articolato e interamente gestito da più strutture sanitarie.

In primo grado veniva affermata la responsabilità di una sola azienda sanitaria; in sede di appello, invece, la condanna veniva estesa a un ulteriore ente, con conseguente affermazione della responsabilità solidale.

Sul piano assicurativo, la Corte territoriale riteneva valida la clausola claims made con retroattività biennale, escludendo l’operatività della copertura

Causalità unitaria e responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.

Nel sistema della responsabilità sanitaria, uno dei nodi centrali riguarda la possibilità di ricondurre a unità causale condotte plurime e distribuite nel tempo. In tale prospettiva, l’art. 2055 c.c. opera sul piano della causalità materiale: è sufficiente che le diverse condotte abbiano concorso, in modo eziologicamente apprezzabile, alla produzione di un unico evento dannoso per giustificare l’affermazione della responsabilità solidale nei confronti del danneggiato.

Su un piano distinto si colloca, invece, la valutazione della colpa e della causalità giuridica, che rileva esclusivamente ai fini della ripartizione interna del carico risarcitorio tra i condebitori e dell’eventuale azione di regresso, ai sensi del comma 2 dell’art. 2055 c.c.

La questione si pone con particolare intensità nei percorsi assistenziali complessi, nei quali il rischio è quello di un’applicazione meramente automatica della solidarietà. In tale contesto, l’ordinanza in commento richiama l’esigenza di evitare che l’approccio unitario alla causalità si traduca in una sostanziale elisione dell’accertamento delle responsabilità individuali, rimettendo alla pubblica udienza la verifica del corretto equilibrio tra tali esigenze.

Claims made, limiti alla retroattività e integrazione contrattuale ex art. 1419 c.c.

Un secondo profilo di rilievo concerne la validità delle clausole claims made che limitano la retroattività della copertura assicurativa a un arco temporale particolarmente ristretto.

Nel settore della responsabilità sanitaria, l’art. 11 della legge Gelli-Bianco ha introdotto un modello legale volto a garantire la continuità della copertura, imponendo un periodo minimo di retroattività. In tale quadro, pattuizioni che comprimono significativamente tale periodo rischiano di compromettere la funzione di garanzia della polizza e di determinare uno squilibrio dell’assetto contrattuale.

In presenza di clausole non conformi a norme imperative, il sistema appronta il rimedio della nullità parziale ex art. 1419, comma 2, c.c., con conseguente integrazione automatica della disciplina contrattuale mediante inserzione della previsione legale. Tale meccanismo, avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità, consente di preservare l’operatività del rapporto assicurativo, evitando la caducazione integrale del contratto.

La pubblica udienza sarà dunque chiamata a chiarire i limiti di compatibilità delle clausole temporali con il modello legale e le modalità di operatività del rimedio integrativo.

La scelta della Corte

La Cassazione non si pronuncia nel merito, ma valorizza la dimensione sistemica delle questioni prospettate – riguardanti tanto il profilo della causalità quanto quello della validità delle clausole assicurative – disponendo la rimessione della causa alla pubblica udienza.

La decisione segnala la necessità di un intervento chiarificatore destinato a incidere, da un lato, sulle modalità di accertamento della responsabilità nelle vicende sanitarie complesse e, dall’altro, sulla conformità delle polizze agli standard imposti dall’ordinamento.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza si colloca all’intersezione tra responsabilità civile e diritto delle assicurazioni, mettendo in evidenza due tensioni sistemiche: quella tra un approccio unitario alla causalità e l’esigenza di differenziare le posizioni soggettive, e quella tra autonomia negoziale e rispetto della funzione di garanzia delle coperture assicurative.

La decisione attesa è destinata a incidere su entrambi i fronti, contribuendo a definire un punto di equilibrio tra delimitazione del rischio assicurativo e tutela effettiva dei danneggiati.

Autore Maura Carpentieri

Associate

Milano

m.carpentieri@lascalaw.com

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