Nel contenzioso relativo al recupero dei crediti derivanti da forniture di energia elettrica e gas, uno dei temi più ricorrenti riguarda la sufficienza della documentazione prodotta dal venditore ai fini dell’ottenimento e della conferma del decreto ingiuntivo, nonché l’incidenza delle contestazioni formulate dall’utente in sede di opposizione.
Sul punto si è recentemente pronunciato il Giudice di Pace di Teramo con sentenza n. 443/2026, pubblicata il 7 giugno 2026, confermando il decreto ingiuntivo ottenuto da Enel Energia e fornendo alcune indicazioni di interesse in ordine al valore probatorio delle scritture contabili e al rilievo delle contestazioni mosse dal cliente.
Giudice di Pace di Teramo, sentenza n. 443/2026 del 7 giugno 2026
La controversia trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture insolute relative a una fornitura energetica. L’opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio, sostenendo l’insussistenza del credito vantato dalla società fornitrice.
Nel costituirsi in giudizio, Enel Energia produceva la documentazione già posta a fondamento del ricorso monitorio, costituita dall’estratto autentico notarile delle scritture contabili e dalle fatture oggetto dell’ingiunzione.
Il Giudice ha preliminarmente richiamato il principio consolidato secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a dimostrare l’esistenza del proprio credito, mentre sull’opponente grava l’onere di provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa azionata.
Onere della prova tra fornitore e cliente
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da Enel Energia è stata ritenuta idonea a dimostrare il credito azionato. La sentenza valorizza in particolare la produzione dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili, richiamando l’art. 634 c.p.c., che riconosce efficacia probatoria agli estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute dagli imprenditori ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo.
Secondo il giudice, tale documentazione risultava ulteriormente corroborata dall’allegazione delle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria, rispetto alle quali non emergevano specifiche contestazioni formulate dall’utente.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la decisione evidenzia come le fatture prodotte non fossero state oggetto di contestazioni circostanziate, circostanza che ha contribuito a rafforzare il quadro probatorio offerto dalla società fornitrice. In assenza di specifici elementi idonei a contestare l’esistenza o l’ammontare del credito, il giudice ha pertanto ritenuto pienamente dimostrata la pretesa azionata in sede monitoria.
La sentenza contiene inoltre un riferimento alla mancata attivazione della procedura di conciliazione da parte dell’opponente, profilo richiamato in via preliminare dal giudice e che conferma la crescente attenzione della giurisprudenza verso gli strumenti ADR previsti nel settore energetico. Pur non costituendo il fondamento decisivo della pronuncia, tale richiamo evidenzia l’importanza che le procedure conciliative stanno assumendo nell’ambito del contenzioso utilities.
La conferma del decreto ingiuntivo
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice di Pace di Teramo ha rigettato integralmente l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce particolare rilevanza probatoria alla documentazione contabile prodotta dalle società energetiche e che richiede, per superarne l’efficacia, contestazioni specifiche e adeguatamente supportate da elementi concreti da parte dell’utente finale.
05.10.2026