L’ordinanza in commento, resa dalla Corte di Cassazione in un giudizio nel quale l’Istituto di credito era assistito dal nostro Studio, interviene su un tema di frequente rilievo nel contenzioso bancario: l’onere probatorio gravante sulla società correntista che agisca in ripetizione di indebito per la rideterminazione del saldo di conto corrente.
Corte di Cassazione – Prima Sezione civile, Ordinanza n. 12768 del 5 maggio 2026.
La controversia traeva origine dall’azione promossa dalla Società correntista, la quale aveva domandato la restituzione di somme asseritamente addebitate in forza di clausole invalide, deducendo, tra l’altro, l’inosservanza della forma scritta, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi ultralegali e usurari, nonché di valute e spese.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, procedendo alla rideterminazione del saldo sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo che la produzione documentale della Società attrice fosse radicalmente incompleta e non consentisse una ricostruzione attendibile dell’intero rapporto di conto corrente.
I limiti della violazione dell’art. 2697 c.c. nel giudizio di legittimità
Avverso la pronuncia della Corte d’Appello, di rigetto delle domande svolte dalla Correntista nei confronti della Banca, la Società proponeva ricorso per cassazione, denunciando, fra le altre, la violazione dell’art. 2697 c.c. da parte della Corte territoriale, in quanto quest’ultima non avrebbe considerato che la produzione integrale degli estratti conto analitici non era necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda, potendo, al contrario, essere accolta nei limiti in cui la stessa risulti provata (dunque, limitatamente alla richiesta restitutoria delle somme risultanti dagli estratti-conto depositati). Poi, denunciava la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto la domanda non provata, senza valutare che la prova dell’indebito offerta e risultante dagli estratti-conto era stata integrata dalle risultanze della c.t.u. mediante le operazioni di “raccordo”.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società correntista, confermando l’impostazione della Corte territoriale, al contempo delineando i confini entro cui può essere dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nel giudizio di legittimità.
In particolare, con riferimento all’art. 2697 c.c., in tema di ricorso per cassazione, la Corte ha ritenuto che la sua violazione si configuri soltanto nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare sulla base della distinzione fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, contraddicendo la regola in esso prevista, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove fornite dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad una piuttosto che ad un’altra.
La conferma della decisione di merito e il rigetto del ricorso
Alla luce dei principi sopra delineati, dunque, la Corte di Cassazione statuiva che la Corte di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che la radicale incompletezza della documentazione impedisse una ricostruzione attendibile del rapporto di conto corrente, guardando anche agli esiti della c.t.u. disposta nel primo grado di giudizio, da cui emergevano le lacune documentali; con conseguente rigetto delle domande svolte dalla Società correntista nei confronti della Banca.
02.10.2026