“L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”
Tribunale di Reggio Calabria, Sez. II, sent. 1799 del 24 novembre 2025
La sentenza in commento offre un interessante spunto di approfondimento in materia di contenzioso bancario, e, in particolare, sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di usura.
Il caso esaminato dal Tribunale rientra nell’ambito delle opposizioni a decreto ingiuntivo instaurate da un consumatore: l’opponente, nel caso di specie, conveniva in giudizio l’Istituto di credito invocando l’applicazione di interessi asseritamente usurari su di un contratto di finanziamento.
Nonostante le doglianze, il Tribunale respingeva la domanda, rilevando come l’impianto difensivo del debitore esaurisse la sua portata nella mera invocazione dello sconfinamento, priva, tuttavia, di contestazioni specifiche e circostanziate, in violazione, così, del principio cardine sancito dall’art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, il beneficiario del finanziamento si era limitato ad affermare in modo del tutto generico l’usurarietà del tasso applicato ab origine, senza fornire al Giudice alcun elemento concreto a sostegno della sua tesi. In particolare, non aveva specificato:
- le singole voci di costo che, a suo dire, avrebbero contribuito a superare il tasso soglia;
- la percentuale esatta di “sconfinamento” rispetto al limite di legge;
- le specifiche ragioni di illegittimità delle clausole contrattuali.
La decisione analizzata ribadisce un concetto fondamentale: per contestare l’applicazione di tassi usurari non è sufficiente un mero sospetto o una generica lamentela, in quanto l’eccezione postula allegazioni precise e prove concrete.
Il consumatore deve fornire al Giudice un quadro chiaro e dettagliato della situazione, preferibilmente attraverso una perizia di parte che analizzi il contratto e lo svolgimento del rapporto, evidenziando con calcoli precisi il superamento del tasso soglia.
In assenza di tale rigore, la domanda rischia di essere dichiarata inammissibile.
06.10.2026