03.12.2025

Titolari effettivi, accessi doc

  • Italia Oggi

I soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, potranno accedere alle informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi solo se risultano avere un interesse giuridico rilevante e differenziato e a condizione che la conoscenza dei citati dati sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Lo prevede lo schema di decreto legislativo oggi sul tavolo del preconsiglio dei ministri con l’obiettivo di dare attuazione all’articolo 74 della sesta direttiva antiriciclaggio (n. 2024/1640). Il Governo, nelle more della decisione che dovrà assumere nei prossimi mesi la Corte di Giustizia Europea sul ricorso presentato da un gruppo di società fiduciarie italiane relativamente proprio alla definizione del perimetro dei soggetti che possono accedere al citato registro, ha deciso di modificare l’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevedendo che l’accesso al registro dei titolari effettivi e dei trust da parte dei soggetti privati possa avvenire solo se questi ultimi risultano avere, oltre che un interesse giuridico rilevante, anche un interesse diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi (si pensi, per esempio, ad una associazione), non coincidente con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. I soggetti privati per poter accedere al registro dovranno inoltre disporre di evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra la titolarità effettiva e la titolarità legale del soggetto ai cui dati vogliono accedere mediante consultazione del registro. Pertanto, una volta approvata la citata modifica normativa all’articolo 21 del d.lgs. 231/07, non sarà più sufficiente pagare un diritto di segreteria per accedere al registro dei titolari effettivi ma occorrerà dimostrare di essere in possesso di un effettivo e comprovato interesse meritevole di tutela nei termini sopra descritti. Come riportato in tabella, ovviamente, al registro, come già oggi previsto dallo stesso articolo 21, potranno accedere varie Autorità di vigilanza, Magistratura e i soggetti obbligati, come le banche e gli intermediari, al fine dell’espletamento delle incombenze previste a loro carico dalla legge antiriciclaggio. Con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi di concerto il MiMIT, dovrà completare il quadro normativo definendo gli aspetti operativi connessi con l’accesso al registro.