La recente sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 963/2025 offre l’occasione per tornare sul tema della tutelabilità dei format di contest online e, più in generale, sulla trasposizione in ambito digitale dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di format televisivi.
La vicenda – seguita dal Team IP-IT del nostro Studio – trae origine dall’asserito plagio dell’applicazione “[…]Game”, piattaforma destinata a favorire l’interazione tra tifosi e club calcistici attraverso quiz, pronostici e curiosità, e pone al centro la portata effettiva della protezione autorale nel settore delle applicazioni di gioco e la soglia di creatività necessaria affinché un format possa dirsi opera dell’ingegno.
La controversia ha riguardato il confronto tra “[…]Game”, sviluppata nel 2019 e proposta – senza successo commerciale – alla società sportiva interessata, e il successivo contest online “[…]FC”, apparso nel 2020 nella sezione “Game[…]” del sito ufficiale della stessa, riservato agli iscritti al […] Fan Club.
Secondo l’attore, le caratteristiche dell’iniziativa della convenuta riproducevano quelle del proprio progetto, già depositato alla SIAE, integrando plagio e concorrenza sleale. Il Tribunale di Torino aveva però rigettato le domande, riconoscendo in astratto la possibile tutelabilità del format, ma ritenendo non provato il necessario carattere creativo, oltre a riscontrare differenze sostanziali tra i due prodotti.
Nel giudizio d’appello, la parte soccombente chiedeva una diversa valutazione in ordine alla creatività del format “[…]Game” e alla sussistenza del plagio. La Corte torinese, confermando integralmente la decisione di primo grado, affronta innanzitutto il tema della trasposizione ai servizi digitali della nozione di format elaborata in ambito radiotelevisivo. Richiamando il bollettino SIAE n. 66/1994 e la giurisprudenza consolidata, ribadisce che un format deve presentare un titolo, una struttura narrativa di base, elementi scenici e personaggi fissi, oltre a una compiutezza espressiva che consenta la sua immediata realizzazione. Tale impianto, afferma la Corte, è applicabile anche ai format online, purché si tenga conto delle specificità del mezzo.
L’attenzione si concentra quindi sul requisito della creatività, ritenuto carente nel caso di specie. Rifacendosi ai principi della Cassazione, la Corte evidenzia che non è tutelabile un gioco che si limiti a combinare elementi già noti senza apportare un contributo creativo originale. Il meccanismo di un contest calcistico basato su domande, pronostici e punteggi, pur nella sua trasposizione tecnologica, non raggiunge la soglia minima richiesta, collocandosi nell’alveo dei “giochi pronostici” ai quali la giurisprudenza ha ripetutamente negato tutela per mere varianti di modelli conosciuti.
La decisione affronta anche la domanda riconvenzionale della società convenuta relativa alla violazione del marchio “[…]”. Confermando l’accoglimento già ottenuto in primo grado, la Corte richiama l’orientamento secondo cui anche una singola lettera può costituire valido marchio se idonea a distinguere prodotti o servizi. Ribadisce inoltre che integra uso illecito del segno, ai sensi dell’art. 20 c.p.i., non solo l’immissione in commercio, ma anche attività preparatorie rivolte allo sfruttamento economico. L’utilizzo della denominazione “[…]Game” e il relativo deposito SIAE sono quindi considerati atti idonei a ledere i diritti esclusivi del titolare, giustificando l’ordine inibitorio pronunciato dal Tribunale.
In definitiva, la pronuncia conferma che la tutela autorale dei format – anche nella loro declinazione digitale – richiede un nucleo creativo effettivo e riconoscibile, non ravvisabile in semplici combinazioni di schemi già diffusi nel settore dei quiz calcistici. Parallelamente, ribadisce il rigore della disciplina del marchio, che considera illecito qualsiasi uso del segno orientato allo sfruttamento economico, anche nella fase preliminare. Pur con un esito non favorevole per la parte assistita dal nostro Studio, la decisione contribuisce a delineare i criteri applicabili ai format online, valorizzando l’esigenza di un autentico apporto creativo quale presupposto imprescindibile per accedere alla tutela autorale.
20.10.2025