Il Tribunale di Fermo, con una recentissima sentenza, si è conformato all’orientamento sempre più condiviso in giurisprudenza per cui la contestazione in tema di vessatorietà delle clausole contrattuali deve necessariamente essere avanzata dal consumatore in via specifica.
Più in particolare, il Tribunale fermano ha valorizzato due aspetti, entrambi focali nelle controversie instaurate da un consumatore.
Da un lato, la necessità che l’opponente contesti specificamente le clausole contrattuali che ritiene essere vessatorie, contra legem o comunque nulle per violazione di norme imperative: sul punto, la decisione della Tribunale di Fermo conferma l’orientamento che già da tempo è stato assunto dalla giurisprudenza, per cui la contestazione circa la vessatorietà della clausola deve essere suffragata da elementi specifici, allegando e provando i motivi della vessatorietà.
Dall’altro, con specifico riferimento alla clausola che prevede la facoltà per la Banca di risolvere anticipatamente il contratto, il Tribunale ha valorizzato quanto previsto dall’art. 34 n. 3 del Codice del Consumo, concludendo per la non abusività della clausola in questione, in quanto la stessa è conforme al dettato normativo di cui all’art. 1456 c.c.
Nella sentenza, infatti, il Giudice ha chiarito che
“non si ravvisano profili di abusività delle clausole del contratto stipulato […], invero l’art. 8 contiene l’indicazione dell’inadempimento tale da rendere operativa la risoluzione per clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c.”.
E ancora:
“quanto all’eccepita vessatorietà della clausola che prevede in caso di inadempimento del consumatore, che questi “sia tenuto a pagare a titolo di penale un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo se il contratto fosse stato dichiarato risolto” non risulta specificato quale clausola del contratto sia oggetto di contestazione”.
Conseguentemente, il Giudice ha pronunciato la sentenza con cui ha rigettato l’opposizione proposta dal consumatore, così sancendo la legittimità delle clausole contenute nel contratto di mutuo e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
05.10.2026