Il decreto correttivo Irpef Ires è atteso domani in Consiglio dei ministri per l’approvazione finale (si veda anche il servizio in pagina 8) dopo aver incassato i pareri parlamentari sul testo. Per ciò che concerne il reddito d’impresa, viene dato maggior spazio al criterio della derivazione rafforzata, in quanto la stessa è prevista, al di là dei soggetti Ias/Ifrs e dei soggetti Oic, anche per le microimprese che scelgano di redigere il bilancio in forma ordinaria o (e questa è la novità) abbreviata ex articolo 2435-bis del Codice civile. Gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria sono espressamente esclusi dalla redazione semplificata del bilancio, prevista per le micro-imprese di cui al medesimo articolo 2435-ter del Codice civile (così come precisava la relazione di accompagnamento allo schema di Dlgs trasmesso in Parlamento per i pareri parlamentari). Pertanto anche per tali soggetti è garantito il riconoscimento ai fini fiscali delle classificazioni, qualificazione e imputazioni temporali di bilancio propri del principio di derivazione rafforzata. Estendendosi quindi alle microimprese che rinunciano alle semplificazioni di bilancio la derivazione, trovano applicazione anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del Tuir. La decorrenza scatta a partire dal 2025.
Circa i doppi binari fra valori contabili e fiscali, il correttivo punta a modificare la lettera g) dell’articolo 10, comma 1, del Dlgs 192/24 per dare la possibilità di riallineare in operazioni straordinarie fiscalmente neutrali anche fra soggetti che adottano i medesimi principi contabili. È il caso in cui si mantiene il medesimo set di regole contabili, ma con la riorganizzazione si modificano i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio prima del momento di efficacia dell’operazione stessa. La relazione allo schema di decreto legislativo trasmesso in Parlamento riporta l’esempio di una fusione per incorporazione fra soggetti Oic in cui l’avviamento viene attribuito alla lista clienti. Ciò vale anche per soggetti con set contabili differenti laddove l’incorporante Ias/Ifrs adopter iscriva in bilancio una lista clienti in sostituzione dell’avviamento fiscalmente riconosciuto dell’incorporata Oic adopter.
Un ulteriore intervento in materia di reddito d’impresa riguarda il processo di correzione degli errori contabili in bilancio che era stato introdotto nel corpo dell’articolo 83 del Tuir (e dell’Irap) dal Dl 73/22. Questa previsione ha consentito di semplificare la correzione degli errori contabili operandola direttamente in bilancio, con la rilevanza fiscale degli stessi, senza dover ricorrere al meccanismo delle dichiarazioni integrative che è molto più laborioso. Con la legge di bilancio per il 2023 ciò è stato circoscritto ai soggetti revisionati, per evidente cautela fiscale e necessità di controllo. Adesso nel correttivo si prevede un’ulteriore stretta, che appare una sorta di ripensamento rispetto al solco della semplificazione. Infatti la correzione in bilancio resta consentita nei casi di errori non rilevanti (ai sensi dei principi Oic 29 e Ias 8) il che determina un elemento di soggettività per la qualificazione dell’errore. Viene ristretto anche il timing di correzione che deve avvenire entro il bilancio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso. Fuori da questi casi (oltre il bilancio successivo o in presenza di errori rilevanti) bisognerà tornare alle dichiarazioni integrative. Se quindi la disciplina era stata introdotta come risposta agli errori generati dai processi di fast close delle imprese più strutturate spesso a ridosso della fine dell’anno, sembra di assistere a un cambio di rotta.