10.11.2025

IA, il Tar bacchetta

  • Italia Oggi

Il Tar Lombardia – Milano, Sezione V, con sentenza 21 ottobre 2025, n. 3054 ha respinto il ricorso di due genitori contro la bocciatura della figlia, ma la decisione è destinata a fare scuola per un altro motivo: l’uso improprio dell’intelligenza artificiale da parte del difensore. Il Tribunale ha segnalato la vicenda all’Ordine degli Avvocati di Milano, rilevando che il legale aveva citato nel ricorso sentenze reperite tramite strumenti di IA rivelatesi inesistenti o non pertinenti. Secondo il Collegio, l’uso di sistemi di intelligenza artificiale non può giustificare errori che inficiano l’attendibilità dell’atto processuale. Richiamando l’articolo 88 del Codice di procedura civile (dovere di lealtà e probità), applicabile anche al processo amministrativo ai sensi dell’articolo 39 del Codice del processo amministrativo, il TAR ha precisato che l’avvocato resta pienamente responsabile del contenuto dell’atto sottoscritto, anche se redatto con l’ausilio di collaboratori o di strumenti digitali. La sentenza chiarisce che la sottoscrizione dell’atto attribuisce al difensore la responsabilità degli esiti del documento e che la buona fede del legale non vale come esimente. Il Tribunale evoca inoltre la “Carta dei principi per un uso consapevole dell’intelligenza artificiale in ambito forense”, adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024, secondo cui la decisione umana deve restare centrale e non delegabile, principio oggi evocato anche dall’art. 13 della Legge 23 settembre 2025, n.132, che impone al professionista l’obbligo di informare il cliente sull’utilizzo di strumenti di IA, che devono rimanere residuali rispetto all’opera intellettuale dell’avvocato. Il rischio delle cosiddette “allucinazioni da IA”, ossia di risultati apparentemente coerenti ma privi di fondamento, impone al professionista un controllo accurato delle fonti giurisprudenziali. La decisione riafferma che la tecnologia può assistere il giurista, ma non sostituirne la responsabilità, la diligenza e la lealtà, che restano il fondamento della difesa tecnica costituzionalmente garantita.