Crediti da bonus edilizi trasferibili unitamente all’azienda nella costituenda società conferitaria. Il trasferimento, però, incide sul numero massimo di cessioni libere giacché l’operazione di conferimento comporta un cambiamento della titolarità del credito che incorre nel limite previsto dalle disposizioni vigenti in tema di cessione e sconto in fattura.
Così l’Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 281/2025 di ieri, è intervenuta sulla cessione dei bonus edilizi nell’ambito di un conferimento di azienda individuale in una società di capitali e sui limiti indicati dall’art. 121 del dl 34/2020.
Un contribuente, in relazione ad una operazione straordinaria avente ad oggetto il conferimento della propria ditta individuale in una società a responsabilità limitata, ha evidenziato di essere in possesso, in relazione all’attività esercitata, di alcuni crediti ottenuti dalla cessione dei bonus edilizi, a cura di taluni committenti che hanno optato per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020.
Alla luce di quanto indicato, l’istante ha chiesto se è possibile trasferire i crediti nella costituenda società a responsabilità limitata per effetto di una operazione di conferimento e ha chiesto indicazioni sulle conseguenze relative alla formalità degli stessi; il contribuente, però, ritiene possibile l’operazione anche in relazione a talune risposte fornite (risposta n. 143/2020) pur aventi diversi crediti d’imposta (investimenti nel Mezzogiorno).
L’Agenzia ha ricordato che il legislatore ha inteso dettare una disciplina ad hoc che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti d’imposta, in relazione alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito già oggetto della cessione e, con particolare riferimento alla disciplina sulla circolazione dei crediti d’imposta concernenti i bonus edilizi, derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura, precisa che occorre valorizzare la scelta del legislatore di non operare un rinvio tout court alle suddette regole generali, ma di dettare una disciplina caratterizzata dalla tassatività delle regole di circolazione (risposta n. 234/2023).
In merito al trasferimento dei crediti d’imposta da bonus edilizi (risposta n. 82/2025), è stato chiarito che deve ritenersi che i crediti d’imposta possano essere oggetto di trasferimento nell’ambito di operazioni che prevedono una confusione di diritti e obblighi (principio di diritto n. 4/2024).
In aggiunta, l’agenzia richiama un’ulteriore risposta (n. 234/2023) con la quale ha precisato a suo tempo che, una ulteriore cessione del credito a cura del soggetto che lo ha acquistato dal titolare del diritto alla detrazione a soggetti diversi da quelli indicati nella disposizione, contestualmente agli asset che compongono quest’ultima per effetto della cessione o dell’affitto del ramo d’azienda, determina un mutamento della titolarità del credito, incompatibile col divieto di cessioni successiva alla prima, previsto dal citato art. 121 del dl 34/2020.
Pertanto, i crediti indicati potranno essere sicuramente conferiti unitamente all’azienda nella società conferitaria ma il trasferimento inciderà sul numero massimo di cessioni libere stante il fatto che l’operazione in commento comporta un mutamento della titolarità del credito, che deve tenere conto del limite indicato dall’art. 121 del dl 34/2020.