04.11.2025 Icon

Ripetizione di indebito tra ammissibilità ed onere della prova

La decisione in commento offre un interessante spunto di riflessione su due temi centrali nell’ambito delle contestazioni afferenti i contratti di conto corrente: l’ammissibilità della domanda di ripetizione d’indebito e la portata dell’onere probatorio.

In ispecie, il Tribunale di Ravenna ha accuratamente vagliato le domande proposte dalla correntista ravvisando sia una domanda di accertamento negativo che una domanda di ripetizione d’indebito, sulla quale il Magistrato si è soffermato. In particolare, il Giudice ha appurato che il rapporto di conto corrente oggetto del giudizio risultava ancora in essere e, aderendo alla prospettazione proposta dalla Banca, ha escluso l’ammissibilità della domanda di ripetizione osservando che: “La domanda di condanna alla ripetizione di quanto illegittimamente corrisposto, come correttamente eccepito da parte convenuta, presuppone la chiusura del conto; in difetto deve considerarsi inammissibile (cfr Cass. 798/2013). Nel caso in esame, al momento della proposizione della domanda giudiziale di ripetizione, il conto era ancora aperto, con la conseguenza che la domanda di condanna alla restituzione va dichiarata inammissibile (…). Per concludere:va dichiarata inammissibile la domanda di condanna alla restituzione”. Il Tribunale di Ravenna ha, quindi, adottato una pronuncia confermativa rispetto all’orientamento giurisprudenziale maturato in materia, che non riconosce la proponibilità della domanda di ripetizione laddove non sia intervenuta la chiusura del rapporto di conto corrente.

Altro profilo di rilievo della sentenza attiene la ripartizione dell’onere probatorio, che il Magistrato ha riconosciuto gravante in capo al correntista nel momento in cui viene formulata una domanda di ripetizione di somme a vario titolo considerate. Il Giudice, infatti, in linea con la giurisprudenza di legittimità (peraltro menzionata) ha correttamente ritenuto che l’onere della prova incombe sul correntista che è tenuto a dimostrare quanto dedotto in giudizio, versando in atti l’interezza della documentazione contrattuale e contabile in modo tale da consentire una ricostruzione effettiva, concreta e veritiera dell’intero andamento del rapporto contrattuale intervenuto tra le parti. In tal senso è stato affermato che: “incombe sul correntista che agisce per la ripetizione degli indebiti pagati alla banca nel corso di un rapporto di c/c l’onere di allegare i fatti posti alla base della domanda e di provarne l’esistenza, producendo in giudizio il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, al fine di permettere di ricostruire in maniera puntuale l’andamento del rapporto e quindi di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici, usurari ed altre competenze illegittime (ex multis Cass. 4.12.2017 n. 28945; Cass. 2435/2020 V. Cass. n. 36585/2022) e che l’obbligo della conservazione della documentazione in capo all’istituto di credito, ex art. 119.4 TUB, ha durata decennale”. Anche l’onere probatorio risulta, pertanto, modulato e perimetrato a fronte della domanda formulata in sede giudiziale e impone al correntista di provare adeguatamente e mediante un corredo probatorio completo le pretese da questi avanzate.

Tenuto conto dell’inammissibilità della domanda di ripetizione e del mancato assolvimento dell’onere probatorio, il Giudice adito ha respinto integralmente la domanda volta ad ottenere il pagamento di somme asseritamente indebite da parte della Banca.

Autore Diana Franchetti

Associate

Milano

Diana.Franchetti@lmind.it

Desideri approfondire il tema Contratti Bancari ?

Contattaci subito