La sentenza del Tribunale di Lodi qui in commento rappresenta la coda di una vicenda giudiziale promossa facendo leva sull’eccezione di usurarietà degli interessi applicati ad un contratto di credito al consumo.
In tale contesto, il Giudice ha, anzitutto, menzionato il principio generale sancito dall’art. 2697 c.c., che attribuisce alla parte che voglia far valere un diritto, l’onere di provare i fatti a sostegno di tale diritto.
Dopodiché, richiamata la giurisprudenza in materia di interessi usurari e tenuto conto che si trattava di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha precisato quanto segue: spetta all’opponente provare “i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (cfr. Tribunale di Busto Arsizio del 07.11.2014; Tribunale di Napoli del 17.06.2014)”.
Da qui la sentenza del Tribunale di Lodi: “l’opponente si è limitato ad una serie di generiche contestazioni chiedendo il compimento di una C.T.U. al fine di accertare l’effettivo superamento del tasso soglia. È d’uopo rilevare che la C.T.U. non è un mezzo di prova e non può supplire a insufficienze dell’attività difensiva delle parti (sul punto, Corte di Cassazione, Sent. n. 1299 del 22.01.2014).”
Queste, dunque, le motivazioni per cui l’opposizione è stata rigettata.
04.11.2025