Plusvalenza da cessione immobile donato e oggetto di interventi edilizi che hanno fruito del superbonus tassata. In tal caso, infatti, non opera l’esclusione prevista dalle norme vigenti atteso che l’immobile, che si intende cedere, non è stato acquisito per successione ma per donazione e lo stesso non è stato nemmeno adibito ad abitazione principale. Così l’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 62 di ieri, è intervenuta sulla tassazione della plusvalenza emergente dalla cessione di un immobile ricevuto con una donazione e oggetto di interventi edilizi, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 (superbonus). Come indicato dalla lett. b-bis) del comma 1 del novellato art. 67 del dpr 917/1986, se viene ceduto, a titolo oneroso, un immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico, ammessi alla detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020, prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea generale, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile per successione (mortis causa) oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale, propria o di un suo familiare, per un periodo minimo, come indicato dalla norma richiamata. Il contribuente, nella propria istanza, ha evidenziato di aver ricevuto un’unità immobiliare nel 2012, grazie alla donazione eseguita dalla madre, e che la stessa unità ha fruito della detrazione maggiorata (superbonus), di cui al citato art. 119 del dl 34/2020, con riferimento agli interventi edilizi eseguiti sulla stessa; l’istante aggiunge che i lavori sono terminati a dicembre del 2024 e che l’immobile non è stato adibito ad abitazione principale ma ritiene che la plusvalenza non debba essere assoggettata ad alcuna tassazione diretta. L’Agenzia delle entrate ricorda le recenti modifiche intervenute con i commi da 64 a 67 dell’art. 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio per il 2024) e, in particolare, delle modifiche intervenute sul comma 1 dell’art. 67 del dpr 917/1986 (Tuir) sul tema dell’emersione di materia imponibile nell’ipotesi di cessione di unità abitative che hanno subito interventi edilizi che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto di cessione e che hanno fruito della detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020 (circ. 13/E/2024).
Per espressa previsione, inoltre, sono escluse dall’ambito applicativo della richiamata lett. b-bis) del comma 1 dell’art. 67 del Tuir le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso degli immobili acquisiti “per successione” e di quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.


 
                        