Nel caso di fusione per incorporazione che comporti il trasferimento della sede legale della società incorporata da una città all’altra, la competenza a decidere eventuali controversie tra soci spetta al Tribunale del luogo in cui aveva sede la società al momento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.
La questione: competenza territoriale dopo la fusione societaria
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Milano, Sezione Impresa, con un’ordinanza del 5 novembre 2024, al termine di un complesso giudizio introdotto da un ex socio di Banca Carige S.p.a. nei confronti di BPER Banca S.p.a., la quale, nell’autunno 2022, aveva acquistato azioni ordinarie emesse da Banca Carige S.p.a..
Per quanto qui rileva, la convenuta eccepiva l’incompetenza funzionale dell’adito Tribunale di Milano a favore della Sezione Impresa del Tribunale di Genova o di Bologna o, eventualmente, della Sezione Civile del Tribunale di Modena, a seconda che fosse applicato l’art. 23 c.p.c., relativo alle cause tra soci, ovvero gli artt. 19 e 20 c.p.c., relativi al Foro delle persone giuridiche e al luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione oggetto di causa.
L’accordo implicito sul Foro e i suoi limiti
Nello specifico, il socio attore incardinava il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Milano sostenendo che sulla competenza per territorio si fosse precedentemente “raggiunto tra le parti un accordo implicito”. La banca convenuta contestava la ricostruzione attorea, che veniva disattesa anche dal Tribunale: quest’ultimo, pur ammettendo la generale possibilità per le parti di concludere un accordo volto a derogare la competenza del Foro dinanzi al quale radicare una controversia, precisava che affinché ciò possa validamente sussistere è necessario che un tale “accordo endoprocessuale” si estrinsechi in “una manifestazione espressa delle parti interpretabile inequivocabilmente nel senso di una scelta concorde e consapevole delle parti di indirizzarsi a proseguire il giudizio presso un diverso ufficio giudiziario, individuato di comune accordo”. Tuttavia, il Tribunale rilevava come nel caso in commento mancassero tutti quegli elementi che, astrattamente, avrebbero consentito di individuare un “contegno processuale delle parti” tale da far emergere la loro volontà di individuare quale Foro competente in via esclusiva quello di Milano.
Il foro speciale nelle cause tra soci: cosa stabilisce l’art. 23 c.p.c.
In difetto di un simile accordo, occorreva, dunque, guardare al rapporto dedotto in giudizio per stabilire la competenza e, sul punto, il Tribunale ricordava come l’acquisto di azioni ex art. 111 TUF (compiuto da BPER Banca S.p.a.) debba collocarsi senza dubbio “nell’ambito dei rapporti tra soci di maggioranza e di minoranza di società di capitali quotate”. Conseguentemente, il Tribunale affermava che la causa proposta dal socio attore atteneva al rapporto sociale e che, ai fini della determinazione della competenza, si doveva necessariamente fare riferimento all’art. 23 c.p.c., “che stabilisce un foro speciale esclusivo per le cause tra soci aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale”.
In ragione di ciò, proseguivano i Giudici milanesi, bisognava avere riguardo al luogo in cui la società alla quale il rapporto si riferiva – e, dunque, Banca Carige S.p.a. – aveva la propria sede al momento della notifica dell’atto di citazione e, al riguardo, risultava inequivocabile che, a quella data, Banca Carige S.p.a. si fosse giù fusa per incorporazione in BPER Banca S.p.a., con conseguente trasferimento della sua sede legale da Genova a Modena. Per di più, dal momento che “la causa societaria rientra nell’ambito della competenza per materia delle sezioni specializzate in impresa”, il Tribunale individuava il Tribunale di Bologna quale Foro competente.
07.11.2025