Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali – in particolare delle Sezioni Unite della Cassazione – si torna a riflettere sui limiti per l’esecuzione forzata dei contratti di mutuo, specie nei casi di mutuo condizionato o con deposito cauzionale.
In assenza della materiale dazione di denaro, il contratto può comunque costituire valido titolo esecutivo? Quando si può dire effettivamente sorta l’obbligazione di restituzione? Serve davvero un successivo atto di svincolo?
Secondo la Cassazione, affinché un contratto di mutuo possa fondare validamente un’azione esecutiva, è sufficiente il trasferimento giuridico delle somme. Non è richiesta la consegna materiale del denaro: ciò che conta è che il mutuatario ne abbia la disponibilità giuridica.
Il principio vale anche per i cosiddetti mutui condizionati, che possono essere integrati da una semplice quietanza, e si applica pienamente anche al mutuo con deposito cauzionale. In quest’ultimo caso, le Sezioni Unite hanno confermato che il contratto costituisce valido titolo esecutivo se il mutuatario ha assunto un’obbligazione di restituzione, anche solo tramite scrittura contabile, senza che sia necessario un atto ulteriore.
Un chiarimento destinato a incidere concretamente sulla prassi bancaria e sul contenzioso esecutivo. Per approfondire il tema leggi l’articolo a cura di Laura Pelucchi, Partner del Gruppo, su NT+ Diritto:.