Il socio receduto è munito di legittimazione ad impugnare la revoca della delibera che ha giustificato il suo recesso.
La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, si è pronunciata su un’interessante questione in tema di legittimazione del socio receduto all’impugnazione di una delibera assembleare. In particolare, il provvedimento è stato reso all’esito di un giudizio instaurato dal socio uscente contro la decisione della Corte di Appello di Ancona, la quale aveva negato a quest’ultimo il diritto di impugnare la delibera che aveva revocato la modifica statutaria che aveva giustificato il suo recesso.
Nel caso di specie, l’assemblea di una società per azioni aveva approvato alcune modifiche statutarie (concernenti la clausola compromissoria e il diritto di partecipazione dei soci), che avevano indotto un socio ad esercitare il diritto di recesso. Tuttavia, a seguito di successiva delibera di revoca delle modifiche statutarie adottate, il socio uscente impugnava quest’ultima anche al fine di cristallizzare gli effetti del recesso e ottenere la liquidazione della propria quota. A fronte della pronuncia del Tribunale che aveva riconosciuto l’ammissibilità dell’impugnazione, la Corte d’Appello riteneva invece l’azione inammissibile, rilevando che, al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, il socio difettasse della legittimazione ad agire, in quanto non più titolare della partecipazione sociale nella misura richiesta dall’art. 2377, comma 3, c.c.
Il recesso è efficace subito, ma può essere annullato
La Suprema Corte affronta la questione partendo dall’art. 2437-bis, comma 3, c.c., il quale prevede che il recesso già esercitato sia privo di efficacia se, entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima (oppure se viene deliberato lo scioglimento della società stessa). Da tale disposizione, la Cassazione definisce un principio cardine: il recesso, in quanto atto unilaterale recettizio, è pienamente efficace sin dal momento in cui viene portato a conoscenza della società e determina l’immediata perdita dello stato di socio. Tuttavia, se interviene la revoca della delibera legittimante il recesso, il socio receduto riacquista ex tunc la propria qualità di socio, con il conseguente ripristino dei diritti patrimoniali e amministrativi, inclusa la legittimazione ad impugnare la delibera stessa.
Riacquisto dello status di socio: effetti ex tunc e legittimazione
Ad opinione della Suprema Corte, la revoca della delibera “opera come condizione risolutiva degli effetti del recesso che si sono prodotti” e, conseguentemente, reintegra il receduto nella compagine sociale. In tal senso, la legittimazione ad impugnare si ricollega non al momento dell’esercizio del recesso, ma al momento successivo in cui, con la revoca, si riacquista lo stato di socio a tutti gli effetti.
Impugnazione della revoca: quando il socio uscente può agire
In conclusione, la Cassazione afferma un principio chiaro: il socio receduto è legittimato ad impugnare la delibera di revoca della decisione che ha legittimato il suo recesso, poiché tale revoca comporta il riacquisto con effetto retroattivo della qualità di socio e con essa la titolarità dei relativi diritti. Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 2377 e 2378 c.c., l’impugnazione è pienamente ammissibile.
07.11.2025