L’assicurazione sulla vita a favore di terzo continua a sollevare questioni interpretative tutt’altro che marginali, soprattutto quando il beneficiario designato premuore al contraente.
La storica sentenza delle Sezioni Unite del 2021 ha chiarito alcuni principi fondamentali: il diritto del beneficiario nasce iure proprio, la somma assicurata resta fuori dall’asse ereditario, e in caso di premorienza del beneficiario, salvo diversa disposizione, la prestazione si trasferisce iure hereditatis ai suoi eredi. Ma la casistica concreta è ben più complessa.
Nell’articolo pubblicato su Assinews, Simone Bertolotti, Francesco Ceolin, Partner e Trainee di La Scala e Maurizio O. Delfino, Legale bancario e giornalista, offrono una ricostruzione puntuale e ricca di spunti pratici: dalla corretta individuazione dei beneficiari per relationem, al valore (residuo?) della clausola “in parti uguali”, fino alle difficoltà operative che incontrano intermediari e compagnie assicurative nella liquidazione.
Una riflessione attuale che solleva domande cruciali per chi opera nel settore: la ricostruzione analitica della situazione ereditaria al momento del decesso del contraente è davvero sufficiente a evitare errori e contenziosi?
Per scoprire di più leggi l’approfondimento completo su Assinews.