Il tetto massimo di responsabilità dei sindaci, recentemente introdotto con la legge n. 35/2025, si applica anche ai fatti pregressi all’entrata in vigore della riforma.
Il principio è stato enunciato per la prima volta, a breve distanza dall’intervento innovativo del legislatore, dal Tribunale di Bari con ordinanza emessa lo scorso 24 aprile 2025, nell’ambito di un procedimento cautelare per sequestro conservativo.
Ebbene, la citata riforma ha sostanzialmente modificato l’art. 2407 c.c., prevedendo che, salvo il dolo, in caso di responsabilità solidale con gli amministratori, il risarcimento massimo dovuto da ciascun sindaco sarà proporzionato al compenso percepito. A tal fine, sono stati previsti dal legislatore tre scaglioni di riferimento: (i) per compensi fino a 10.000 euro, il tetto massimo di responsabilità è pari a 15 volte il compenso; (ii) per compensi tra 10.000 e 50.000 euro, il tetto massimo di responsabilità è pari a 12 volte il compenso; (iii) per compensi oltre 50.000 euro, il tetto massimo di responsabilità è di 10 volte il compenso.
L’attento Tribunale di Bari ha, dunque, evidenziato che, pur in assenza di una specifica norma che preveda l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni, il tetto massimo di responsabilità si può ben applicare anche ai contenziosi pregressi (purché, ovviamente, non definiti con sentenza passata in giudicato), poiché si tratta di una norma procedimentale che si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno.
Il Tribunale, per addivenire ad una tale condivisibile interpretazione, ha richiamato, in via analogica, quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione in merito all’applicazione, anche ai giudizi in corso, del criterio del differenziale dei netti patrimoniali; criterio da applicarsi nell’ambito dell’azione di responsabilità promossa dalla procedura concorsuale nei confronti degli amministratori (si vedano le recenti ordinanze Cass. nn. 5252/2024 e 8069/2024).
Nell’ordinanza in commento, si è altresì correttamente precisato che, al contrario, il nuovo termine di prescrizione di cinque anni dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui il danno si è verificato, sempre introdotto dalla legge n. 35/2025 a favore dei membri del collegio sindacale, non può trovare applicazione retroattiva e ciò poiché la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale che non rappresenta, dunque, una mera novità di natura meramente procedimentale.
07.11.2025