Con la recente Sentenza n. 410 emessa l’8 maggio 2025, la Corte di Giustizia UE, sezione IV, è intervenuta allo scopo di dirimere la questione pregiudiziale sollevata in merito alla legittimità della penale contrattuale dovuta in ragione del recesso anticipato, da parte del cliente finale, da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e ad un prezzo fisso.
In particolar modo, il giudice a quo investiva la Corte paventando l’illegittimità della clausola in commento stante l’applicabilità della Direttiva 2009/72, che definisce quali principi cardine la tutela specifica dei consumatori e la possibilità di cambiare liberamente il fornitore di energia: a parere del giudice del rinvio, la possibilità di imporre oneri al cliente in caso di recesso potrebbe di fatto pregiudicare l’effettiva garanzia legata al libero cambio di fornitore.
Ebbene, la Corte di Giustizia UE conclude per la legittimità della penale oggetto di domanda.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, e dell’allegato I, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2009/72, gli Stati membri hanno il dovere di adottare misure adeguate per tutelare i clienti finali al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare attenzione alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie, nonché di garantire che i clienti possano effettivamente cambiare fornitore con facilità.
Alla luce dei principi generali dettati dalla Direttiva, tuttavia, la Corte di Giustizia UE rileva che l’introduzione di una penale contrattuale in caso di recesso anticipato del cliente dal contratto “non osta necessariamente a che tale cliente possa effettivamente cambiare fornitore con facilità, come stabilito dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/72, purché tale normativa contenga gli strumenti che permettono di garantire il rispetto delle condizioni enunciate al punto 60 della presente sentenza e, in particolare, di controllare l’importo di una penale del genere [v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C-371/22, EU:C:2024:21, punto 37]. Infatti, è più tale importo che l’esistenza in sé, in linea di principio, di una penale del genere a essere tale da ostare a un simile cambiamento”.
Ed invero, le finalità della normativa europea sarebbero compromesse dalla imposizione di penali contrattuali sproporzionate rispetto ai costi generati dal contratto, ma non interamente ammortizzati a causa del recesso anticipato da quest’ultimo.
Aggiunge la Corte che, sebbene la valutazione della proporzionalità dell’importo della penale spetti esclusivamente all’autorità nazionale investita di un’eventuale controversia, ai fini dell’anzidetta valutazione si dovrà tener conto “della durata iniziale del contratto in questione, la durata che doveva ancora decorrere al momento del recesso, il quantitativo di energia elettrica che è stato acquistato per l’esecuzione di tale contratto, ma che non sarà alla fine consumato dal cliente, nonché i mezzi di cui un fornitore ragionevolmente diligente avrebbe disposto per limitare le eventuali perdite economiche che avrebbe subito a causa di tale recesso anticipato”.
In conclusione, dunque, la Corte di Giustizia UE dichiara la legittimità della normativa nazionale che preveda il pagamento della penale contrattuale in caso di recesso anticipato del cliente finale dal contratto di fornitura a patto che tale normativa da un lato garantisca che la penale medesima sia equa, chiara, comunicata in anticipo e liberamente stipulata e, dall’altro, che preveda la possibilità di ricorso amministrativo o giurisdizionale affinché l’autorità nazionale possa valutare il carattere proporzionato della penale alla luce di tutte le peculiarità del caso di specie e, se ritenutane l’opportunità, imporne la riduzione o l’eliminazione.
25.11.2025