Quando l’impresa accede alla Composizione negoziata della crisi (Cnc) ai sensi dell’art. 12 del dlgs 14/2019 (Ccii), la banca non può sospendere le linee di credito perché a seguito delle novità apportate al quinto comma dell’art 16 del Ccii dal dlgs. 136/2024 (correttivo ter), gli istituti bancari sono tenuti a valutare di volta in volta la situazione e la decisione di sospendere deve essere adeguatamente motivata e comunicata agli organi della società. E’ quanto emerge dall’analisi che arriva dalla Corte suprema di cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, con la relazione n. 10 datata 30 gennaio scorso (ma resa nota ieri), che esamina a tutto tondo le novità normative in vigore dal 28 settembre 2024.
L’apertura delle trattative dell’impresa richiede di verificare, infatti, se la stessa si trovi effettivamente in una situazione di difficoltà tale da determinare l’applicazione della normativa prudenziale, tenuto conto delle sue condizioni ma anche e soprattutto del progetto di piano che viene depositato e quindi delle concrete prospettive di risanamento.
Il comportamento delle banche. La relazione della Cassazione sottolinea come la Cnc è uno strumento utilizzabile anche in una situazione di pre-crisi e comunque solo nei casi in cui sia effettivamente possibile il pieno recupero dell’equilibrio economico-patrimoniale dell’attività imprenditoriale, con la conseguenza che ogni situazione è differente e richiede di considerare le prospettive soggettive. Il documento mette in luce come dalla relazione illustrativa si evinca che lo scopo della modifica apportata dal correttivo ter è quello di bilanciare l’esigenza dell’impresa di continuare ad avere liquidità e l’opposta esigenza degli istituti di credito di non essere danneggiati da una normativa che impone di continuare ad erogare finanziamenti a discapito della sana e prudente gestione e dell’osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Del resto nella prassi si è osservato che molto spesso l’accesso alla composizione negoziata porta gli istituti di credito a sospendere o interrompere le linee di credito invocando la disciplina di vigilanza prudenziale a discapito del processo di risanamento avviato dall’impresa. La relazione esamina tutti i documenti di vigilanza bancaria e sottolinea come le novità apportate sono state introdotte per tentare di far fronte alle criticità del sistema creditizio. Così, è stato precisato, l’accesso alla Cnc di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito.
Cosa accade in caso di decisione di sospensione delle linee di credito? Al fine di rendere coerente l’eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito con le segnalazioni poste a carico degli stessi istituti di credito, dunque, la decisione della banca deve dare atto delle specifiche ragioni che l’hanno determinata e va comunicata agli organi di gestione e di controllo dell’impresa perché possano agire di conseguenza. Le novità apportate al comma 5, prevedono dunque che la prosecuzione dei rapporti non è motivo di responsabilità degli istituti bancari, al fine di tutelare questi ultimi dalla possibilità di future azioni di abusiva concessione del credito, così indirettamente incoraggiando la concessione di liquidità all’impresa. In definitiva, secondo la relazione n. 10/2025 della Cassazione, la norma ora contenuta nel comma 5 dell’art. 16 mira, nelle intenzioni del legislatore, ad agevolare l’accesso al credito dell’impresa in composizione negoziata, evitando la cristallizzazione del suo rapporto con le banche dovuto a una sua automatica collocazione tra i crediti deteriorati. Una diversa classificazione del credito, dunque, non potrà essere adottata soltanto a causa della notizia dell’accesso dell’impresa alla Cnc o del coinvolgimento della banca nelle trattative. La ratio di questa disciplina è evidente: il legislatore vuole evitare che la volontaria manifestazione delle situazione da parte dell’imprenditore abbia l’effetto, come purtroppo assai spesso si rileva nella pratica, di innescare una reazione difensiva da parte del ceto bancario che porti a una frenetica riduzione del rischio, con sospensioni e revoche di linee di credito e il tentativo di recuperare urgentemente il proprio credito, giustificandosi con la necessità di conformarsi ai regolamenti interni e alla disciplina di vigilanza prudenziale.