15.11.2023 Icon

Liquidazione danni: indennizzo INAIL sottratto al risarcimento per poste identiche

La questione di interesse in questo articolo prende spunto dalla vicenda di un giudizio incardinato da un soggetto danneggiato in un sinistro stradale attraverso il quale domanda al Tribunale l’accertamento della responsabilità esclusiva della controparte ed il relativo pagamento dello stesso in solido con le Compagnie assicurative.

Il Giudice di prime cure nella valutazione della domanda risarcitoria quantificò il danno biologico, liquidando l’invalidità permanente e l’invalidità temporanea.

Da tale importi detraeva l’importo corrisposto all’Assicurazione dall’Inail, «comprensivo dell’indennità da temporanea, degli acconti e ratei già pagati e del valore capitale della rendita, sulla base di una valutazione del danno da invalidità permanente nella misura del 4 0 % sulla base dei criteri propri dell’Istituto», avendo l’istituto agito in surroga nei diritti dell’attore ai sensi dell’art. 1916 cod. civ..

In appello, la Corte d’appello di Milano, ha rigettato entrambi i contrapposti gravami e confermava la sentenza di primo grado

Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

QUESTIONE DI INTERESSE – MOTIVO POSTO ALL’ATTENZIONE DELLA CORTE

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 e dell’art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, in relazione alla confermata detrazione dal risarcimento di tutte le somme indennizzate da INAIL, in quanto operata senza alcuna distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale (comprendendo addirittura quelle versate alla coniuge del danneggiato) e in spregio al consolidato principio secondo il quale tale sottrazione può avvenire solo tra poste omogenee.

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui, premessa la «consapevolezza» del «complesso metodo di computo per poste omogenee che la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato (Cass. sez. Ln. 9112/2019)», osserva che, nel caso in esame, «la genericità delle argomentazioni poste a sostegno della contestazione e la non esaustiva documentazione acquisita in primo grado non consentono ulteriori approfondimenti e non consentono di discostarsi da quanto concluso dal Tribunale di Milano. Il generico rinvio a documentazione contenente accordi transattivi delle controparti con l’Inail non permette di accogliere la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dall’appellante».

Rileva di contro il ricorrente che in realtà nell’atto di appello sono indicate chiaramente le diverse poste che componevano l’indennizzo erogato da Inail essendo stato in particolare ivi evidenziato che «dal prospetto Inail … si evince come la somma complessiva che costituisce la rendita Inail capitalizzata … è costituita

anche dalla somma di € 38.228,20 per 476 giorni di indennità temporanea», la quale – sostiene – costituisce indennizzo di natura patrimoniale, come tale assolutamente non sovrapponibile al danno biologico dal quale è stato detratto da parte dei Giudici di merito.

Soggiunge che nella complessiva rendita Inail sono altresì calcolate € 65,00 per spese mediche che non riguardano in alcun modo quelle richieste nel presente giudizio.

RAGIONI DELLA FONDATEZZA

Secondo li principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018, i pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l’indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale li danneggiato chiede di essere risarcito.

Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell’indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello– che di fatto risulta applicato dai giudici di merito – di sottrarre tout court per intero l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all’interno dell’indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l’importo complessivamente liquidato per quest’ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).

Per meglio comprendere l’importanza di tale operazione sarà utile ricordare quali pregiudizi sono indennizzati dall’Inail, per poi esaminare in che conto debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.

Nel caso di infortunio non mortale, l’Inail esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:

a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra li 6 e li 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;

b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro; tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente [art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. cit., a tenore del quale: «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita .. commisurata … alla retribuzione dell’assicurato … per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali»]; tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall’Allegato 6 al d.m. 12 luglio 2000;

c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. n. 1124 del 1965);

d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r, n. 1124 del 1965).

L’Inail, dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna “personalizzazione” dell’indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).

Ne discende che:

a) se l’Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015);

b) se l’Inail ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;

c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:

c’) sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;

c”) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite Inail, di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; Cass. n. 25618 del 15/10/2018; n. 5607 del 07/03/2017; n. 26913 del 23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016);

ovviamente l’una e l’altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all’indennizzo del danno biologico o quella destinata all’indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l’uno o l’altro;

d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale;

e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall’Inail, salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall’Inail (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall’Inail). L’applicazione di tali criteri al caso in esame dovrà tener conto del fatto che, come detto: il Tribunale ha liquidato un danno biologico da invalidità temporanea (€ 27.342,00) e un danno biologico da invalidità permanente (euro 25.687,50): importi naturalmente calcolati alla data della sentenza di primo grado, secondo le Tabelle di Milano del 2018;

– non ha liquidato alcun danno da perdita o riduzione della capacità di lavoro;

– ha liquidato un danno patrimoniale solo con riferimento alle spese mediche ed ai danni al mezzo.

In base ai sopra detti criteri, dunque, l’operazione di diffalco dell’indennizzo dovrà procedere cominciando dal distinguere la quota di indennizzo riferibile al danno patrimoniale da quella riferibile al danno biologico da invalidità permanente e quindi detraendo solo quest’ultima dalla sola voce del danno biologico come sopra calcolato nel giudizio civile per invalidità permanente.

Nel compiere tale operazione si dovrà poi naturalmente tener conto del fatto che una prima quota di indennizzo risulta già corrisposta attraverso i ratei della rendita già maturati (i quali dunque dovranno essere sommati tra di loro e rivalutati alla data della decisione), mentre il valore della rendita non ancora erogata andrà capitalizzata alla data della decisione.

Da tale complessiva operazione la Corte d’appello erroneamente si è ritenuta esentata per li fatto che, secondo quanto affermato in sentenza, la contestazione dell’appellante sul punto risultava generica e la documentazione acquisita non esaustiva, dovendosi sul punto osservare che:

– in realtà, già i dati in possesso della Corte territoriale, evidenziati pure in sentenza (e cioè: importo complessivo corrisposto all’ A dall’Inail; importo dei ratei già pagati; valore capitalizzato della rendita; entità dell’invalidità), consentivano di ritenere che, proprio in base alla citata previsione di cui all’art. art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 38 del 2000 (che, come detto, presume juris et de jure, in caso di invalidità superiori al 16%, l’esistenza anche di un danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e lo liquida non separatamente ma attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente) una parte di quell’indennità era certamente riferibile non al danno biologico da invalidità permanente ma al danno patrimoniale e non poteva pertanto essere detratta dall’importo liquidato a titolo di danno biologico da invalidità permanente, perché non funzionale al ristoro del «medesimo pregiudizio»;

– poiché i criteri di calcolo di tale parte dell’indennizzo sono fissati nella legge, a tutto concedere, anche sulla base dei dati indicati la Corte avrebbe potuto procedere alla determinazione di tale parte dell’indennizzo attraverso un calcolo matematico.

Sotto questo profilo la decisione della Corte rivela dunque una erronea sussunzione della fattispecie come accertata nelle coordinate giuridiche di riferimento ed è pertanto fondatamente censurata per error in iudcando, sebbene la norma di riferimento debba più propriamente intendersi quella dell’art. 1223 cod. civ., quale fondamento del principio di integralità del risarcimento del danno.

Ma mette conto soggiungere che, in ogni caso, una decisione di non liquet non è comunque giustificata dal momento che la Corte avrebbe ben potuto richiedere informazioni all’Inail, ex art. 213 cod. proc. civ., circa li valore capitale della rendita corrisposta, distinta la parte patrimoniale da quella non patrimoniale. E vero che, secondo principio consolidato, «l’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ai documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità» (ex multis Cass. n. 34158 del 20/12/2019); nel caso in esame però quello che va stigmatizzato non è il mancato esercizio di tale potere, quanto la mancanza di motivazione alcuna circa la scelta al riguardo compiuta (se compiuta) e, correlativamente, l’impossibilità di riconoscere la consistenza di una motivazione sul punto: censura questa che, al fondo, può nella sostanza trarsi anche dagli argomenti di critica.

Autore Filippo Maria Rovesti

Lateral Partner

Roma

f.rovesti@lascalaw.com

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