14.04.2023

Un canale Anac per i whistleblower

  • Italia Oggi

Whistleblowing con destinazione Anac. Il decreto legislativo 24/2023 di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 in materia di istituzione di appositi canali (aziendali) di segnalazione di violazioni/illeciti e relative misure di protezione del segnalante (whistleblower), prevede oltre a questi, l’istituzione di un canale di segnalazione “esterna” che verrà gestito dall’Autorità nazionale anticorruzione. Tale canale “esterno” rappresenta una forma di segnalazione indipendente e autonoma, attivabile solo se sussistono una serie di condizioni specificamente indicate dall’art. 6 del decreto e dovrà fungere da ulteriore garanzia dell’efficacia della disciplina di segnalazione e, soprattutto, di tutela del segnalante. Si tratta, in generale, di una materia che non è proprio di nuova introduzione in Italia: infatti, v’era già la legge 179/2017 recante apposita normativa applicabile nel settore pubblico e, solo a particolari condizioni, nel settore privato. Ma il dlgs 24/2023 (che entrerà in vigore dal 15 luglio 2023, con un’efficacia differita al 17 dicembre 2023 per le imprese del settore privato che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media fino a 249 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato) introduce diverse novità. Tra cui l’ampliamento dell’alveo dei destinatari di obblighi di segnalazione nel settore privato. I nuovi obblighi, precisamente, graveranno sulle imprese private che:hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea di cui alle parti I.B e II dell’Allegato al dlgs 24/2023 (i.e. “servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”); hanno adottato Modelli 231 e che hanno nominato un Organismo di vigilanza (Odv).Altra novità è l’attenzione affinché si garantisca efficacia al processo di segnalazione e, al tempo stesso, si tuteli quanto più possibile il whistleblower. Stante un principio generale di protezione del segnalante, con particolare attenzione alla tutela della riservatezza, il decreto offre rilievo al divieto di ritorsioni contro il segnalante, per via della segnalazione effettuata. Non solo. Il decreto modifica l’art. 4 della legge 604/1966, estendendo l’ipotesi di nullità di licenziamento anche ai casi in cui questo sia determinato e/o conseguente “all’esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019”. In tema di sanzioni per inadempimento delle imprese ai citati obblighi, il dlgs 24/2023 prevede, infine, che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’Anac possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 10 mila fino a 50 mila euro.