11.10.2012

Il voucher obbliga alla sicurezza

  • Italia Oggi

Il voucher obbliga alla sicurezza lavoro. Infatti, l’utilizzo anche occasionale di personale retribuito con i buoni lavoro fa scattare l’obbligo di osservare tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro, dal redigere il documento sulla valutazione rischi agli obblighi di formazione e informazione del lavoratore, dalla dotazione dei dispositivi di sicurezza individuale alla vigilanza sanitaria. A precisarlo, tra l’altro, è il ministero del lavoro in risposta ad appositi quesiti (Faq) sul Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008).

Lavoratori autonomi. Un primo quesito riguarda i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, ecc.), per i quali si chiede di sapere se ricorre o meno l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi in assenza di personale dipendente. Il ministero risponde negativamente, in quanto l’obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.

Voucher e sicurezza. La predetta regola (obbligo solo per chi riveste la qualifica di datore di lavoro), tuttavia, trova una eccezione nel caso del lavoro accessorio, per lo meno stando alla risposta che il ministero del lavoro dà a un secondo quesito relativo ad artigiani o piccoli commercianti che utilizzino occasionalmente personale da retribuire con buoni lavoro. In questo caso, infatti, nonostante si tratti di prestazioni lavorative che non denotano un vero e proprio rapporto di lavoro, il ministero spiega che nei loro confronti (nei confronti dei lavoratori accessori) vanno ottemperati tutti gli obblighi del Tu, quindi compresi quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei Dpi (dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi), di sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge, e via dicendo. La ricorrenza dell’obbligo di osservare il Tu, spiega il ministero, è prevista dallo stesso Tu all’articolo 3 (infatti, al comma 8 stabilisce che, nei confronti dei prestatori di lavoro accessorio, le norme sulla sicurezza si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario compresi insegnamento privato supplementare e assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili), ed è suffragata dal fatto che, come affermato dall’agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro, i lavoratori occasionali sono considerati più vulnerabili dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Stage e tirocini. Un terzo quesito chiede di sapere se colui che svolge uno stage o un tirocinio formativo possa essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore, ai fini dell’applicazione della normativa (il Tu) sulla sicurezza. Il ministero risponde affermativamente. Di conseguenza, nel caso in cui in un’azienda o in uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Tu al fine di garantire la sicurezza e la salute degli stessi, e quindi adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Formazione in e-learning (cioè a distanza). Infine, un ultimo quesito chiede di sapere se è possibile effettuare i corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning. Il ministero risponde affermativamente, ma a metà. Infatti, poiché i corsi sono generalmente composti di una parte teorica e di una pratica, il ministero autorizza la modalità «a distanza» (l’e-learning) unicamente per la parte dei corsi relativa alla teoria, mentre ne esclude l’utilizzo per la parte relativa alla pratica che richiede un approccio operativo con esercitazioni, appunto, pratiche.