27.04.2012

L’Antitrust ferma Unipol-FonSai

  • Il Sole 24 Ore

Stop dell’Antitrust a Unipol-Fondiaria Sai. L’Autorità ha annunciato ieri la sospensione dell’operazione tra il gruppo di Bologna e quello della famiglia Ligresti e ora il destino della compagnia assicurativa milanese rischia di dover essere riscritto. Dal provvedimento dell’Autorità, per certi aspetti eccezionale considerato che in 22 anni di attività è solo la terza volta che il garante della concorrenza ricorre all’articolo 17 della legge che ha istituito l’Authority, si evince che lo stop momentaneo comporta la «sospensione dell’operazione e, in particolare, della realizzazione della fase di fusione, nonché di ogni attività e o delibera prodromiche e funzionali alla stessa». Insomma, per l’Antitrust Unipol e FonSai dovranno fermare ogni trattativa sui concambi di fusione finché l’istruttoria non sarà chiusa. Il che potrebbe richiedere fino a 75 giorni, 45 giorni riservati al garante della concorrenza e altri 30 giorni perché l’Isvap possa esprimere proprie valutazioni sulla relazione dell’Antitrust. In altre parole, a conti fatti, il progetto “Grande Unipol” potrebbe restare congelato fino a 10 di luglio. E l’eventuale inottemperanza potrebbe essere sanzionata dall’Autorità con una multa fino al 10% della raccolta premi. Ma Unipol e FonSai che possono fare? Entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento «le società Ugf, Premafin e Fondiaria Sai dovranno informare l’Autorità circa le misure in concreto adottate al fine di ottemperare al predetto ordine di sospensione». Null’altro, in teoria, per i prossimi due mesi.
Durante i quali il garante avrà 45 giorni di tempo per approfondire i due punti caldi che hanno imposto la sospensione dell’operazione, decisa anche per «evitare effetti difficilmente reversibili» sul capitale delle società coinvolte e sui mercati rilevanti. Il primo chiama in causa la potenziale creazione di un agglomerato con «una posizione dominante su diversi mercati relativi al settore assicurativo». Il secondo punta il dito sui «legami (finanziari, azionari e personali) che si verranno a determinare tra Mediobanca e il gruppo Ugf-Premafin» alla luce dei legami preesistenti «che Mediobanca ha con le Generali». In virtù di questo il Leone di Trieste è stato incluso, assieme a Piazzetta Cuccia, nel procedimento. Ma soprattutto diventa elemento determinante per stabilire se l’integrazione comporta degli effetti restrittivi alla concorrenza. Il presupposto dal quale parte l’Antitrust è che Mediobanca controlla di fatto le Generali ma allo stesso tempo, e per diverse ragioni, tra le quali il doppio ruolo di finanziatore e regista dell’integrazione nonché di potenziale socio dell’agglomerato, è il fulcro del piano “Grande Unipol”. Quindi, per l’Authority, è in un certo senso arbitro del destino di Generali da un lato e di Unipol-Fonsai dall’altro. Due realtà che a valle dell’integrazione, secondo il garante, potrebbero diventare i “market maker” delle polizze. Soprattutto nel ramo danni. Qui, segnala l’Autorità, la Grande Unipol risulterebbe il primo operatore, in particolare nell’Rc auto che rappresenta il 50% del totale dei premi raccolti. Un segmento nel quale, ma anche in molti altri, Generali emergerebbe come secondo operatore. In considerazione di ciò, per l’Autorità le due compagnie rischiano di avere «sempre minori incentivi economici a innescare strategie competitive trattandosi di operatori legati da molteplici rapporti finanziari ampliati e rafforzati dall’operazione» di fusione. E nel vita? L’operazione «potrebbe determinare rischi di effetti restrittivi» nella gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazione in caso di morte, di vita o di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa. In questo ramo l’agglomerato potrà contare su una quota del 27% e le Generali del 16%. Numeri sufficienti, sostiene l’Authority, perché il Leone (terzo operatore) possa «essere disincentivato ad adottare politiche aggressive in termini concorrenziali».
La somma di tutti questi aspetti ha spinto il garante a chiedere la sospensione, per evitare che al termine dell’istruttoria il giudizio potesse rivelarsi talmente “ingombrante” da modificare i valori economici dell’aggregazione. Qualcuno si è spinto a dire che in ballo c’erano asset paragonabili, come perimetro al valore della Milano Assicurazioni.